Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

15.2001.216

15.2001.216

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.216

Data decisione, Autorità: 04.07.2001, CEF

Incarto n.

15.2001.00216

Lugano

4 luglio 2001

FP/fc/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente,

Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso per ritardata/denegata giustizia 18 maggio 2001 di

__________

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Leventina nell’ambito delle diverse procedure esecutive promosse dalla ricorrente nei confronti di diversi creditori

viste le osservazioni 11 giugno 2001 dell’UEF di Leventina;

preso atto che con scritto 25 maggio 2001 l’UEF di Leventina ha comunicato alla creditrice di aver riattivato le procedure in oggetto, alcune delle quali sono giunte allo stadio conclusivo;

ritenuto che pertanto - gli atti ritardati essendo stati compiuti - il ricorso è da ritenere privo di oggetto e va stralciato dai ruoli;

richiamati gli art. 17 cpv. 3, 20a cpv. 1 primo periodo LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso 18 maggio 2001 dell’__________ è stralciato dai ruoli.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a: - __________

Comunicazione all’UEF di Leventina, Faido.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 07.08.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 19 — letto nella versione del 1 gennaio 2001; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 61 e Art. 62 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.