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15.2003.112

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 22.07.2003, CEF

Incarto n. CEF Vig.

15.2003.112

Lugano

22 luglio 2003/FC/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza

visto il ricorso annesso;

preso atto della domanda volta all'ottenimento dell'effetto sospensivo;

richiamati gli art. 36 LEF, 10 e 24a LPR

ordina:

1. Al ricorso è concesso effetto sospensivo.

2. Fino alla decisione sul ricorso si può procedere ad atti e misure esecutivi.

3. Notificazione alle parti con il ricorso a cura dell'organo d'esecuzione e/o fallimento competente.

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza

giudice F. Cometta

Ultimo aggiornamento: 07.08.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 36 — letto nella versione del 1 aprile 2003; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.