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15.2004.132

notifica di atti giudiziari

AIUTO RICERCA

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Numero d'incarto: 15.2004.132

Data decisione, Autorità: 15.09.2004, CEF

Titolo:

notifica di atti giudiziari

NOTIFICA DEL PRECETTO O DELL'ATTO ESECUTIVO

art. 64 LEF

Incarto n.

15.2004.132

Lugano

15 settembre

PF/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 5 agosto 2004 di

RI1

contro

l’operato dell’

CO1

nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI1

viste le osservazioni 30 agosto 2004 CO1

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che ilPI1 procede nei confronti di RI1 per l’incasso del proprio credito;

che il 25 marzo 2004 veniva spiccato nei confronti del debitore il precetto esecutivo n. __________ dellCO1;

che tale precetto veniva notificato il 26 marzo 2004 a __________

che in data 5 agosto 2004 RI1 formula “istanza di opposizione al precetto esecutivo” sostenendo di essere giunto solo oggi a conoscenza del precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare nei suoi confronti dal PI1;

che egli sostiene che il precetto esecutivo non gli sarebbe stato notificato personalmente e di conseguenza non avrebbe potuto formulare opposizione in tempo utile;

che egli postula quindi la restituzione del termine per formulare opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’CO1;

che con osservazioni 30 agosto 2004 l’CO1 comunicava che il precetto esecutivo in oggetto era stato notificato al padre dell’escusso presso il domicilio del debitore in via;

che nel caso in esame non si tratta, come erroneamente indicato dall’escusso, di una restituzione del termine per fare opposizione secondo l’art. 33 cpv. 4 LEF, ma di una contestazione concernente la notifica del precetto esecutivo n.__________ da sollevare mediante ricorso secondo l’art. 17 LEF;

che di conseguenza l’CO1 dovrebbe compiere gli incombenti istruttori previsti dall’art. 9 LPR;

che per l’art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio 2002 [15.2002.89/96], cons. 1);

che non occorrono ulteriori atti istruttori anche nel caso di un ricorso non temerario né infondato – tanto ove sia stato sottoposto sulla base dell’art. 10 cpv. 1 LPR all’Autorità di vigilanza per il giudizio sull’effetto sospensivo, quanto nell’ipotesi che il gravame sia solo stato portato a conoscenza della CEF in applicazione dell’art. 9 cpv. 1 LPR – quando non ve ne sia la necessità, ad esempio se l’esame giudiziale è limitato a una questione di diritto che non richieda altri accertamenti fattuali, come pure quando il ricorso può essere respinto già sulla base dei documenti prodotti;

che nell’ipotesi di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9);

che nel caso in esame, vista la documentazione agli atti non è necessario procedere ad ulteriori accertamenti ;

che per l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione;

che quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati;

che dall’esame degli atti si evince che il precetto esecutivo n. __________ dell’CO1 risulta essere stato notificato a __________, padre dell’escusso, che vive con il figlio in via a;

che di conseguenza la notifica del precetto esecutivo è avvenuta correttamente secondo i disposti dell’art. 64 cpv. 1 LEF;

che il ricorso va pertanto respinto

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 64 LEF; 9 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso 5 agosto 2004 di RI1, , è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a: – RI1;

– PI1

Comunicazione all’CO1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 17, Art. 19, Art. 20a, Art. 33 e Art. 64 — letto nella versione del 1 luglio 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 61 e Art. 62 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.