Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

15.2004.196

domanda di realizzazione

Rubrum

Incarto n.

Lugano

22 novembre 2004

PF/sc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 4 novembre 2004 di

RI 1

contro

l’operato dell’

CO 1

nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1

richiamata l’ordinanza presidenziale 8 novembre 2004 con la quale al ricorso veniva concesso effetto sospensivo;

Viste le osservazioni:

16 novembre 2004 di PI 1;

17 novembre 2004 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

Considerandi

che PI 1 procede nei confronti di RI 1 per l’incasso del proprio credito;

che al precetto esecutivo l’escussa, ha interposto opposizione, ritirandola l’11 ottobre 2004;

che in data 20 ottobre 2004 PI 1 ha inoltrato la domanda di vendita nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ promossa nei confronti dell’escussa;

che tale domanda veniva comunicata dall’CO 1 alla debitrice in data 21 ottobre 2004;

che con ricorso 4 novembre 2004 RI 1 si aggrava contro la comunicazione della domanda di realizzazione sostenendo che la stessa sarebbe prematura, non essendo rispettati i termini previsti dall’art. 154 LEF;

che delle osservazioni di PI 1 e di quelle dell’CO 1 si dirà, se necessario, in seguito;

che per l’art. 154 cpv. 1 LEF il creditore può chiedere la realizzazione di un pegno immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del precetto esecutivo;

che se è stata fatta opposizione, i termini rimangono sospesi tra il giorno in cui fu promossa l’azione e quello della sua definizione giudiziale (cfr. art. 154 cpv. 1 LEF);

che secondo il Tribunale federale la disposizione dell’art. 154 cpv. 1 LEF sulla sospensione dei termini durante un processo si riferisce solamente al termine massimo, non invece a quello minimo (cfr. DTF 124 III 79);

che il precetto esecutivo n. ____________________ è stato notificato alla ricorrente il 24 febbraio 2004, mentre la domanda di vendita è stata inoltrata da PI 1 il 20 ottobre 2004;

che di conseguenza il termine minimo di sei mesi previsto dall’art. 154 cpv. 1 per richiedere la realizzazione di un pegno immobiliare risulta rispettato;

che il ricorso va pertanto respinto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 154 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso 4 novembre 2004 di RI 1, è respinto.

2.

Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione a: – RI 1,

– PI 1,

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 17, Art. 19, Art. 20a e Art. 154 — letto nella versione del 1 luglio 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 61 e Art. 62 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.