Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

15.2005.65

sequestro di salario. Calcolo del minimo di esistenza

Rubrum

Incarto n.

Lugano

19 maggio 2005

FP/sc/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 21 aprile 2005 di

RI 1 (I)

patrocinata da: PA 1

contro

l’operato dell’

CO 1

nella procedura di sequestro n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1

viste le osservazioni 10 maggio 2005 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

Considerandi

che RI 1 procede nei confronti di PI 1 per l’incasso del proprio credito;

che in data 8 aprile 2005 l’CO 1 dichiarava infruttuoso il sequestro del reddito dell’escussa sulla base del seguente calcolo del minimo di esistenza:

reddito: fr. 2'147.--

minimo di esistenza:

importo base fr. 1'100.--

affitto fr. 590.--

riscaldamento fr. 80.--

gas fr. 80.--

trasferte fr. 144.--

pasti fuori domicilio fr. 240.--

totale fr. 2'234.--;

che con ricorso 21 aprile 2005 RI 1 si è aggravata contro tale calcolo sostenendo che l’CO 1 nell’allestimento del calcolo del minimo vitale non avrebbe fatto capo ad alcun documento giustificativo;

che il particolare l’Ufficio avrebbe omesso di richiedere alla debitrice il certificato di salario allo scopo di determinare il reddito effettivamente percepito;

che delle osservazioni dell’CO 1 si dirà, se del caso, in seguito;

dall’esame degli atti si evince che l’CO 1 ha determinato il reddito della debitrice sulla base del certificato di salario prodotto dalla __________, datrice di lavoro dell’escussa;

che il canone di locazione e le spese sono state documentate mediante la produzione della ricevuta 3 aprile 2005 attestante il pagamento delle stesse;

che le spese di trasferta ed i pasti fuori domicilio sono conformi a quanto stabilito nella Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera, la quale prevede il riconoscimento delle spese di trasferta, nonché il riconoscimento dell’importo di fr. 11.-- per ogni pasto consumato fuori casa dal debitore;

che nel caso di specie l’CO 1 ha riconosciuto a PI 1 l’importo mensile di fr. 144.-- a titolo di spese di trasferta e fr. 240.-- per i pasti consumati fuori casa;

che tali importi appaiono adeguati alle circostanze, ritenuto che la debitrice vive ad oltre 30 km dal luogo di lavoro, con conseguenti costi di trasferta e di vitto fuori casa;

che di conseguenza l’CO 1 ha agito correttamente nel determinare il minimo di esistenza della debitrice e nell’accertamento del suo reddito;

che il ricorso va pertanto respinto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso 21 aprile 2005 di RI 1,, è respinto.

2.

Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione a: – PA 1,

– PI 1,

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 17, Art. 19, Art. 20a e Art. 93 — letto nella versione del 1 gennaio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 61 e Art. 62 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.