Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

15.2006.56

Stralcio dai ruoli di ricorso divenuto privo di oggetto.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

24 aprile 2006

EC/sc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 20 marzo 2006 di

RI 1

rappr. da RA 2

contro

l¿operato dell¿CO 1 nell¿ambito dell¿esecuzione dei sequestri n. __________, __________ e __________ promossi contro la ricorrente da

PI 1

PI 2

PI 3

tutti rappr. da: RA 1

viste le osservazioni 23 marzo 2006 dell¿CO 1;

letti ed esaminati atti e documenti;

Considerandi

che il 6 febbraio 2006 l'RA 2, a nome della PI 1, rispettivamente dello PI 2 e del PI 3, ha emesso contro RI 1 tre richieste di garanzia ai sensi degli art. 169 LIFD (per la __________), rispettivamente 248 LT (per il __________ e il __________);

che lo stesso giorno, l'RA 2, sempre a nome dei tre enti di diritto pubblico, ha decretato a garanzia dei medesimi crediti tre sequestri vertenti ognuno su:

¿- i redditi derivanti dalla sua attività dipendente rispettivamente indipendente quale insegnante e/o contabile;

- i redditi percepiti quale amministratrice della società __________ con sede a __________;

- i redditi provenienti dalla sostanza mobiliare ed immobiliare;

- il credito vantato nei confronti de La Posta Svizzera, Berna, a dipendenza del saldo del conto n. __________;

- il diritto di usufrutto iscritto sul mappale n. __________ di __________ intestato ai signori __________, Via __________, __________ e __________, Via __________, __________;

- un¿azione al portatore di fr. 1'000.00 della società __________ con sede a __________¿;

che il 9 febbraio 2006 l¿Ufficio ha eseguito i decreti di sequestro;

che con ricorso con richiesta di concessione dell¿effetto sospensivo del 20 febbraio 2006 (inc. n. 15.2006.27) RI 1 ha postulato la declaratoria di nullità dei tre decreti di sequestro;

che con ordinanza 24 febbraio 2006 al ricorso è stato concesso l¿effetto sospensivo;

che con provvedimento 13 marzo 2006 l¿Ufficio ha comunicato alle parti la propria volontà di liberare il conto corrente postale n. __________ e ha assegnato loro un termine di dieci giorni per presentare eventuali contestazioni;

che con ricorso 20 marzo 2006 RI 1 ha postulato la declaratoria di nullità del provvedimento 13 marzo 2006, atteso che lo stesso violerebbe l¿ordinanza 24 febbraio 2006 con la quale al precedente ricorso è stato concesso l¿effetto sospensivo;

che con ordinanza 15 marzo 2006, intimata solo il 20 marzo successivo, è stato revocato l¿effetto sospensivo concesso in precedenza al ricorso del 20 febbraio 2006;

che a seguito di questa nuova ordinanza, la decisione impugnata di data 13 marzo 2006 dell¿CO 1 è decaduta;

che il ricorso 20 marzo 2006 è così divenuto privo d¿oggetto, per cui va stralciato dai ruoli;

richiamati gli art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso 20 marzo 2006 di RI 1, __________, è stralciato dai ruoli perché divenuto privo di oggetto.

2.

Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

3.

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in conformità dell¿art. 19 LEF.

4.

Intimazione a:

- studio legale RA 2, __________;

- RA 1, __________.

Comunicazione all¿CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sull’imposta federale diretta, Art. 169 — letto nella versione del 1 gennaio 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 dicembre 2007, 1 marzo 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 settembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 marzo 2024, 16 maggio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 2 settembre 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 19 — letto nella versione del 1 gennaio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 62 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.