Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

15.2006.82

Pignoramento di redditi. Minimo di esistenza. Canone locatizio.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

4 agosto 2006

CJ/sc/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 26 giugno 2006 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di pignoramento e attestato di carenza di beni allestito il 16/19 giugno 2006 nell’esecuzione n° __________ promossa dalla ricorrente contro

PI 1

viste le osservazioni 4 luglio 2006 di PI 1 e 5 luglio 2006 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

Considerandi

1.

Il 19 giugno 2006, l’CO 1, sulla base delle indicazioni contenute nel verbale per le operazioni di pignoramento, ha accertato l’impignorabilità del reddito di PI 1. Il calcolo che ha portato a questa decisione non figura nell’incarto, ma può essere ricostruito a posteriori così come segue:

Salario debitore (50%) fr. 2'383.-- (54,21%)

Salario moglie (50%) fr. 2'012,60 (45,79%)

Totale redditi fr. 4'395,60

minimo base fr. 1'550.--

supplemento x figli > 12 anni fr. 1'000.--

locazione fr. 1'800.--

cassa malati fr. 299,10

spese dentistiche fr. 300.--

Totale fr. 4'949,10

a carico del debitore (54,21%) fr. 2'682,90

Eccedenza pignorabile: fr. 0.-- (- fr. 299,90)

2.

La ricorrente contesta la decisione dell’Ufficio, chiedendo che venga allestito un nuovo calcolo del minimo di esistenza e della quota pignorabile, perché ritiene che l’importo di fr. 1'800.-- computato quale canone di locazione per un alloggio per due persone nella regione di __________ sia eccessivo. A suo parere, l’importo massimo riconoscibile sarebbe di fr. 1'000.--, comprensivo delle spese accessorie.

3.

Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 126, p. 40). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

Nel caso concreto, la ricorrente non ha per nulla sostanziato la sua affermazione secondo la quale il canone di locazione massimo che si possa riconoscere per un alloggio per due persone sarebbe di fr. 1'000.--. Ma soprattutto, la banca ha omesso di considerare il fatto che nell’appartamento dell’escusso, oltre alla moglie, vivono anche i suoi due figli, __________ (1990) et __________ (1992) (è pur vero che questi ultimi non sono citati nell’atto di verbale di pignoramento e di attestato di carenza di beni, ma la creditrice avrebbe potuto desumerne l’esistenza dal precedente attestato di carenza di beni del 22 novembre 2006 che ha posto a fondamento della procedura esecutiva in esame). A prescindere da ogni considerazione sull’adeguatezza della cifra di fr. 1'000.-- allegata dalla ricorrente, si deve constatare che se essa corrisponde al canone di locazione di un alloggio per due persone, allora l’affitto di un appartamento per quattro persone sarebbe almeno di fr. 1'500.--. Orbene, anche se si volesse prendere in considerazione un canone di locazione di fr. 1'500.-- invece di quello effettivo di fr. 1'800.--, la quota del minimo di esistenza comune a carico dell’escusso, pari a fr. 2'520,30, supererebbe lo stesso il suo reddito (fr. 2'383.--). La decisione dell’Ufficio si rivela quindi in ogni caso corretta nel suo risultato.

4.

Il ricorso va pertanto respinto.

Non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità, perché così previsto dalla legge (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF), siccome il ricorso non appare così temerario da giustificare le sanzioni di cui all’art. 20a cpv. 1 LEF. D’altronde, la Camera non è competente per pronunciarsi sulla richiesta di PI 1 tendente all’attribuzione di un’indennità “per i danni subiti a livello psicologico”.

Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF; art. 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso 26 giugno 2006 di RI 1, __________, è respinto.

2.

Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione a: – RI 1, __________;

– PI 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 17, Art. 19, Art. 20a e Art. 93 — letto nella versione del 1 gennaio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 61 e Art. 62 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.