Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

15.2006.86

Irricevibilità di un ricorso formulato ex 17 LEF con cui, tuttavia, non si impugna la decisione di un Ufficio, ma una sentenza di rigetto dell'opposizione.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

5 settembre 2006

LS/sc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 4 luglio 2006 di

RI 1

contro

l'operato dell' Ufficio di esecuzione __________, e meglio nell'ambito dell'esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

PI 1

esaminati atti e documenti;

Considerandi

che da un punto di vista formale, il “reclamo” della ricorrente si presenta quale ricorso all'autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 1 LEF), rimedio di diritto ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o per un errore d'apprezzamento;

che, quale ricorso ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LEF, esso è tuttavia irricevibile in quanto, nella sostanza, la ricorrente non impugna una decisione dell'Ufficio, ma chiede di accertare la nullità della sentenza 1° giugno 2006 con cui il Giudice di pace __________ ha accolto un'istanza di rigetto dell'opposizione, presentata da PI 1 contro la ricorrente, nell'ambito dell'esecuzione in esame per l'importo di fr. 942.70 oltre interessi;

che i giudizi emessi nell'ambito di una causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti, quale appunto è la sentenza di rigetto dell'opposizione (art. 20 cpv. 1 LALEF), possono essere impugnati solo con appello o con ricorso per cassazione, nel termine di 10 giorni dall'intimazione della sentenza (art. 22 cpv. 1 LALEF);

che sotto questo profilo, il gravame dell'interessata andrebbe comunque dichiarato tardivo in quanto, presentato il 4 luglio 2006 (e spedito il successivo 6 luglio), è stato introdotto oltre un mese dopo l'emanazione della sentenza del Giudice di pace;

che questo accertamento può essere fatto anche da questa Camera, ossia senza trasmettere d'ufficio l'incarto alla Camera di cassazione civile, autorità competente a decidere i ricorsi per cassazione nelle cause di valore inferiore a fr. 2'000.– (art. 15 e 17 LALEF) (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 126 CPC n. 437 e m. 4);

che, a questo stadio dell'esecuzione essendo l'esito della procedura di rigetto dell'opposizione in sé indifferente, la ricorrente potrà presentare le stesse censure qui proposte contro un'eventuale futura decisione dell'Ufficio, segnatamente inoltrando ricorso contro la stessa;

che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

richiamati gli art. 17 cpv. 1 LEF, 15, 17, 20 cpv. 1, 22 cpv. 1 LALEF, 4 LPR, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia: 1. Il ricorso 4 luglio 2006 di RI 1, __________, è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

4.

Intimazione a:

– RI 1, __________;

– PI 1, __________.

Comunicazione all'Ufficio __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 17 e Art. 19 — letto nella versione del 1 gennaio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 126 — letto nella versione del 1 luglio 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 61 e Art. 62 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.