Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

15.2007.38

Pignoramento di salario. Minimo di esistenza. Premi della cassa malati non riconosciuti perché non pagati. Differimento della realizzazione.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

8 giugno 2007

CJ/sc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 10 marzo 2007 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di pignoramento allestito il 1° febbraio 2007 a favore del gruppo di esecuzione composto dei seguenti creditori:

1. PI 1

2. PI 2

entrambi rappr. dall’RA 1

3. PI 3

rappr. da RA 2

4. PI 4

rappr. dal suo Municipio

viste le osservazioni 30 marzo 2007 dell’RA 1, 3 aprile 2007 del PI 4 e 13 aprile 2007 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

Considerandi

che la tempestività del ricorso appare dubbia;

che non è necessario approfondire la questione, dal momento che se il provvedimento impugnato dovesse, come pare sostenere il ricorrente, ledere il suo minimo di esistenza, esso sarebbe da considerare nullo e andrebbe annullato d’ufficio (art. 22 LEF);

che anche la ricevibilità formale del ricorso si presta a dubbi, visto che il ricorrente, contrariamente a quanto esige l’art. art. 7 cpv. 3 lett. a e b LPR, non indica esplicitamente le sue domande (ossia l’importo del suo minimo d’esistenza che ritiene corretto) né motiva l’impugnativa, neanche sommariamente, specificando quali siano le violazioni della legge e/o gli errori d’apprezzamento di cui l’Ufficio si sarebbe reso responsabile;

che come detto in ingresso il calcolo dell’Ufficio va nondimeno verificato d’ufficio;

che a questo riguardo, i parametri utilizzati dall’Ufficio sono quelli riconosciuti dalla giurisprudenza e corrispondono in particolare a quelli contenuti nella Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, del 1° gennaio 2001 (Foglio ufficiale cantonale n° 2001/2, p. 74 ss.);

che va da sé che qualora dovesse effettivamente cessare di convivere con la moglie, l’escusso potrebbe chiedere la riconsiderazione della decisione impugnata (art. 93 cpv. 3 LEF);

che i premi correnti della cassa malati possono essere presi in considerazione nel minimo di esistenza solo se vengono effettivamente e regolarmente pagati, ciò che l’escusso deve dimostrare (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a; vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 25 ad art. 93; Guidicelli/Piccirilli,op. cit., n. 125; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 82 ad art. 93);

che un differimento della realizzazione è possibile al massimo per un anno, qualora l’escusso renda verosimile di essere in grado, in quell’intervallo di tempo, di estinguere tutti i suoi debiti oggetto di un’esecuzione pervenuta allo stadio della domanda di realizzazione (art. 123 LEF; Bettschard, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 13 e 17 ad art. 123);

che nel caso concreto, l’importo delle rate proposto dal ricorrente (fr. 500.--/mese) è insufficiente ad estinguere i suoi debiti (pari a fr. 8'181,25 alla data del verbale di pignoramento) nel termine di un anno;

che il ricorso va pertanto respinto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 93, 123 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso 10 marzo 2007 di RI 1, __________, è respinto.

2.

Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione a: – RI 1, __________;

– RA 1, __________;

– RA 2, __________;

– PI 4, sede.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 17, Art. 20a, Art. 22, Art. 93 e Art. 123 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 61 e Art. 62 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.