Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

15.2008.25

Procedura e modi di realizzazione di una quota in un'eredità indivisa

Rubrum

Incarto n.

Lugano

7 aprile 2008

EC/sc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 5 marzo 2008 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escussa

PI 1

nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto

PI 2

nonché nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dalla defunta

PI 3

composte di:

PI 1, __________

PI 6, __________

PI 4, __________

PI 5, __________

questi due ultimi rappr da: __________ __________, __________

nelle varie esecuzioni di cui ai gruppi di pignoramento n. __________, n. __________ e n. __________ dell’IS 1 promosse contro l’escussa da

__________, __________

__________, __________

entrambe rappr. dal PI 7, __________

PI 8__________________

rappr. daPI 8, __________

PI 9, __________

rappr. dalla __________, __________

PI 10, __________

esaminati atti e documenti;

Fatti

in fatto:

A.

Nell’ambito delle varie procedure esecutive promosse nei confronti di PI 1 e di cui ai gruppi di pignoramento n. __________, n. __________ e n. __________ , l’IS 1ha pignorato i diritti spettanti all’escussa nelle eredità indivise ed in comunione, relitte dai defunti __________ e __________, composte di PI 1, PI 6, PI 4 e PI 5.

L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alle comunioni la quota di comproprietà A di 1/3 della particella n. __________ RFD di __________ e la particella n. __________ di __________. Nel verbale di pignoramento non è stato indicato il valore di quanto pignorato.

B.

Avendo creditori procedenti presentato le domande di vendita, il __________ dicembre 2007 l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il __________ gennaio 2008. All’udienza, alla quale era assente l’escussa e parte dei creditori, nessuna conciliazione è stata raggiunta. In tale occasione l’Ufficio ha determinato il valore delle quote pignorate a PI 1 in complessivi Fr. 45’000.--

L’__________ febbraio 2008, l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione delle quote ereditarie dell’escussa (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.

C.

Il 5 marzo 2008 l’IS 1 ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1 nelle eredità indivise relitte dai defunti __________ e __________, preavvisando la loro vendita a pubblici incanti.

Considerandi

in diritto:

1.

Dal verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti all’escussa nelle comunioni ereditarie fu __________ e fu __________ composte di PI 1PI 6

2.

La procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità indivisa dipendono dall’esistenza o no di contestazioni in merito ai diritti dell’escusso.

3.

L’Ufficio ha determinato che la quota parte dell’escussa è di 3/32 della comunione ereditaria fu __________ e di 1/8 della comunione ereditaria fu __________ e che il valore delle quote parte dell’escussa nelle menzionate comunioni ereditarie assomma a fr. 45'000.-- (cfr. verbale dell’udienza di conciliazione del __________ gennaio 2008 trasmesso a tutti gli interessati unitamente allo scritto __________ febbraio 2008). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

4.

Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita a pubblici incanti dei diritti pignorati, precisando che le masse ereditarie sono costituite dalla quota di comproprietà A di 1/3 della particella n. __________ RFD di __________ e dalla particella n. __________ RFD di __________ di un valore complessivo di fr. 450'000.-- (cfr. verbale dell’udienza di conciliazione del __________ gennaio 2008). Per questo motivo l’Ufficio ha assegnato alle quote pignorate di pertinenza dell’escussa il valore di fr. 45'000.--. Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate alle quali è stato trasmesso il verbale dell’udienza di conciliazione. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore delle quote pignorate sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti la soluzione alternativa dello scioglimento delle comunioni ereditarie e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), appare in concreto inadeguata, visto che l’attivo da realizzare è limitato alla sola quota parte di 3/32 rispettivamente di 1/8 spettante all’escussa nella vendita dei fondi di proprietà delle comunioni ereditarie.

5.

L’istanza 5 marzo 2008 dell’IS 1 è pertanto accolta.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Visti gli art. 132 LEF, 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC);

pronuncia:

1.

L’istanza 5 marzo 2008 dell’IS 1 è accolta.

1.1

Di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a PI 1 nella divisione della comunione relitta da __________ e nella divisione della comunione relitta da __________ composta di PI 1, PI 6, PI 4 e PI 5. __________

2.

Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione all'IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 132 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 61 e Art. 62 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.