Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

15.2008.39

Possibilità di ricorso contro la continuazione dell'esecuzione. Questioni di merito

Rubrum

Incarto n.

Lugano

11 agosto 2008

EC/fp/sc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Ermotti

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 24 aprile 2008 di

RI 1

RI 2

contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione degli avvisi di pignoramento nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse contro i ricorrenti da

PI 1

(patrocinata dall’ RA 1)

viste le osservazioni:

- 5 maggio 2008 di PI 1, __________;

- 28 maggio 2008 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

Fatti

in fatto:

A.

Con PE n. __________ e n. __________ dell’CO 1 del 5/6 dicembre 2007 PI 1 procede contro RI 1 e contro RI 2 per l’incasso di fr. 120'000.00 oltre accessori. Quale titolo di credito nei precetti è indicato: “Contratto di compravendita di inventario 20 agosto 2007 relativo all’esercizio pubblico Snack Bar __________, __________”.

B.

Le opposizioni interposte dagli escussi ai precetti esecutivi sono state respinte con pronunciati 25 febbraio 2008, passati in giudicato.

C.

Il 10 aprile 2008 la creditrice ha presentato le domande di prosecuzione dell’esecuzione e il 16 aprile 2008 l’Ufficio ha emesso gli avvisi di pignoramento contro gli escussi.

D.

Con ricorso 24 aprile 2008 RI 1 e RI 2 chiedono di annullare gli avvisi di pignoramento perché il contratto di compravendita dell’inventario dello Snack Bar __________ di __________ riguarderebbe la società __________ e non gli escussi personalmente, che del resto non deterrebbero alcun bene da pignorare.

E.

Delle osservazioni 5 maggio 2008 di PI 1 e 28 maggio 2008 dell’CO 1, entrambe chiedenti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerandi

in diritto:

1.

Il ricorso dell’art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109 III 100 cons. 2.).

L'escusso è di conseguenza nella possibilità di ricorrere contro la continuazione dell'esecuzione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata fatta domanda di prosecuzione o l'opposizione non è stata rigettata in via definitiva (cfr. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 6 ad art. 88).

2.

La contestazione sollevata dai ricorrenti, secondo cui la pretesa dedotta in esecuzione con i PE n. __________ e n. __________ non li riguarderebbe perché il contratto dal quale la stessa trae origine sarebbe stato sottoscritto dalla __________, concerne unicamente una questione di merito, sottratta al potere di cognizione di questa autorità di vigilanza. Tale eccezione avrebbe dovuto essere fatta valere, dopo aver interposto opposizione, nell’ambito della relativa procedura di rigetto oppure, anche a questo stadio procedurale, adendo il giudice competente conformemente all’art. 85a LEF, nell’ipotesi che in concreto ne sono realizzati i presupposti.

3.

A questo stadio della procedura è prematura la domanda formulata dai ricorrenti e tendente all’accertamento dell’inesistenza presso di loro di beni pignorabili. Questa questione potrà essere infatti, se del caso, sollevata al momento dell’esecuzione del pignoramento.

4.

Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 85a LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Intimazione:

- RI 1, __________;

- RI 2, __________;

- __________ RA 1, __________.

Comunicazione all’CO 1

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 17 e Art. 85a — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 61 e Art. 62 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.