Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

15.2009.121

Notifica del precetto esecutivo all'amministratore della società domiciliataria presso i cui locali la società escussa ha la sede secondo il registro di commercio. Validità dell'opposizione formulata dall'amministratore

Rubrum

Incarto n.

Lugano

23 novembre 2009

FP/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 30 ottobre 2009 di

RI 1, __________

contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di __________ nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente contro

PI 1, __________ (presso __________)

in tema di opposizione al precetto esecutivo;

esaminati atti e documenti;

Fatti

In fatto:

A.

Con domanda di esecuzione del 5 ottobre 2009 RI 1 ha chiesto all’Ufficio di esecuzione di __________ di procedere in via esecutiva nei confronti della ditta PI 1, Via __________, c/o __________, __________, per l’incasso di fr. 29'937.70 oltre accessori. Il 6 ottobre 2009 l’Ufficio ha emanato il precetto esecutivo n. __________ sulla base dei dati forniti dal creditore. L’atto veniva notificato __________ in via __________ a __________ il 12 ottobre successivo e per essa a __________ R__________, impiegata, la quale ha sollevato opposizione al medesimo.

B.

Con scritto del 23 ottobre 2009 RI 1 ha comunicato all’Ufficio di esecuzione di __________ di avere ricevuto l’opposizione sollevata da __________ R__________ al precetto esecutivo in rassegna, ritenendola tuttavia nulla, al punto da chiedere allo stesso Ufficio di accertare la facoltà di __________ R__________ a interporre opposizione al medesimo precetto per conto delle debitrice (DTF 97 III 113), non figurando tale persona a Registro di commercio fra le persone con potere di rappresentanza della PI 1 e non essendo del resto neppure impiegata di quest’ultima. RI 1 ha altresì chiesto all’ufficio di confermare che l’escussa non ha neppure fatto opposizione in forma scritta entro 10 giorni dalla notifica del precetto, ai sensi dell’art. 74 LEF.

C.

Il 28 ottobre 2009 l’Ufficio di esecuzione di __________ ha comunicato a RI 1 che il precetto esecutivo in questione è stato inviato per notifica alla __________ di __________, recapito che figura anche sull’iscrizione del Registro di commercio. __________ R__________, ha puntualizzato l’Ufficio, figura del resto quale membro della __________, con firma individuale, ritenuto che per interporre opposizione basta apporre una firma in calce al precetto esecutivo. Per l’Ufficio la notifica del precetto esecutivo è perciò avvenuta correttamente.

D.

Contro tale comunicazione insorge RI 1 con ricorso 30 ottobre 2009, asserendo che il fatto che la PI 1 abbia recapito presso gli uffici della __________ – e del resto null’altro emerge dal Registro di commercio - non permette ancora di concludere che quest’ultima sia stata autorizzata dall’escussa a sollevare opposizione ai sensi dell’art. 74 LEF. L’Ufficio, sempre secondo il ricorrente, non ha in buona sostanza svolto la verifica richiesta e non può concludere, da una semplice consultazione del Registro di commercio, che __________ sia autorizzata dalla debitrice a sollevare opposizione.

E.

Il 5 novembre 2009 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha chiesto alla PI 1 di comunicare se l’opposizione al precetto esecutivo in rassegna da parte di __________ R__________ è stata formalmente approvata dalla direzione della società. Tale richiesta è rimasta senza risposta.

F.

Con osservazioni del 28 novembre 2009 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha chiesto la reiezione del ricorso, ritenendo che la notifica del precetto esecutivo è stata eseguita conformemente all’art. 65 cpv. 2 LEF presso il recapito della società escussa, cosi risulta dal Registro di commercio e come indicato dal creditore nella domanda di esecuzione.

Considerandi

In diritto:

1.

Se l’esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante della medesima, e cioè per una società anonima a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Quando queste persone non si trovano in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF).

2.

Gli atti esecutivi devono di regola essere notificati presso gli uffici della società escussa. Qualora le persone menzionate all’art. 65 cpv. 1 LEF non si trovino in ufficio, la notifica può essere effettuata al domicilio del rappresentante della società o nel luogo in cui suole esercitare la sua attività nelle mani di persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato (cfr. art. 64 cpv. 1 LEF; DTF 72 III 71 ss.; angst, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 9 ad art. 65; gillièron, Commentaire de la LP, vol I, Losanna 1999, n. 45 s. ad art. 65). La notifica è inoltre da considerare valida notifica sostitutiva ai sensi dell’art. 65 cpv. 2 LEF, quando avviene alla sede della società escussa in assenza del socio gerente. Certo, quali possibili consegnatari questa norma menziona soli i funzionari e gli impiegati della persona giuridica escussa. Tale elencazione non risulta però esaustiva, dal momento che il Tribunale federale ha per esempio ammesso la validità della notificazione sostitutiva a un impiegato di un’altra società che esercita al propria attività negli stessi locali dell’escussa (cfr. DTF 96 III 4 ss., consid. 1, 96 III 62ss consid. 2), il criterio determinante essendo quello secondo cui il consegnatario sia in grado di trasmettere l’atto senza ritardo al rappresentante dell’escussa. Da questo profilo, la notificazione sostitutiva di un atto esecutivo a persona o dipendente della persona fisica o giuridica presso la quale la società escussa ha il proprio recapito appare a maggior ragione giustificata, irrilevante essendo che questa persona non abbia il diritto di firma, perché tale circostanza è inerente alla nozione di notifica sostituiva (nel caso contrario la notificazione avviene infatti in virtù dell’art. 65 cpv. 1 LEF).

3.

Nel caso di specie, il precetto esecutivo è stato notificato al recapito dell’escussa indicato – oltre che nella domanda di esecuzione – nel registro di commercio, ossia presso la __________, Via __________ __________, e più precisamente alla sua impiegata __________ R__________. La quale risulta iscritta nello stesso registro di commercio come membro del Consiglio di amministrazione, con firma individuale, della stessa società (__________), sede della precettata. Come giustamente rilevato dall’Ufficio di esecuzione di __________, tale notifica è senz’altro corretta, in quanto eseguita conformemente all’art. 65 cpv. 2 LEF presso il recapito della società escussa. Del resto nemmeno il ricorrente lo contesta.

4.

Secondo l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione al precetto, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio di esecuzione. Secondo l’art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario motivare l’opposizione.

5.

La legittimazione ad interporre opposizione giusta l’art. 74 LEF è di regola riconosciuta solo al destinatario del precetto esecutivo (escusso o coescusso), ai suoi rappresentanti legali o convenzionali, nonché al gestore d’affari senza mandato, alla condizione che il debitore poi ratifichi l’opposizione (cfr. bessenich, Basler Kommentar zum SchKG, vol I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 5 s. ad art. 74, con rif.). In altri termini, non solo il destinatario (persona fisica) o il rappresen- tante del destinatario ai sensi dell’art. 65 LEF, cui il precetto esecutivo è stato notificato, può dichiarare di fare opposizione, ma anche, secondo dottrina e giurisprudenza, ogni persona abilitata a ricevere il precetto esecutivo stesso in virtù dell’art. 64 cpv. 1 LEF (persona adulta della famiglia o impiegato), rispettivamente dell’art. 65 cpv. 2 LEF (altro funzionario o impiegato), sotto riserva di ratifica nel caso in cui il soggetto che ha sollevato opposizione non aveva o non aveva da solo il potere di rappresentare il destinatario del precetto esecutivo (gilliéron, op. cit. n. 22 ad art. 74, con riferimento a DTF 97 III 114-116). In particolare, il rappresentante ai sensi dell’art. 65 LEF, di una collettività pubblica, di una persona giuridica o di una società può dichiarare validamente l’opposizione, anche nel caso in cui può avvalersi solo di firma collettiva a due (gilliéron, 23 ad art. 74). In caso di notifica sostitutiva a un ausiliario del destinatario ai sensi degli art. 64 cpv. 1 seconda frase e 65 cpv. 2 LEF, la legittimazione dell’ausiliario a fare opposizione può fondarsi sia sulla gestione di affari (art. 419 segg. CO), sia sull’istituto della procura tacita o del mandato implicito, riconosciuti non solo nel campo delle obbligazioni (DTF 118 III 12-13), ma anche nel diritto postale e nel diritto procedurale. L’opposizione sollevata dall’ausiliario è valida se, in caso di contestazione, il destinatario la ratifica o l’approva (gillièron, n. 24 ad art. 74; DTF 97 III 115-116, 99 III 64, 107 III 50). L’opposizione interposta da un ausiliario e ratificata, anche solo implicitamente, dal destinatario, non può essere ritirata dall’ausiliario se non con il consenso o la ratifica dello stesso destinatario (gillièron, op. cit. loc. cit.).

In DTF 97 III 113 segg. il Tribunale federale, pur rilevando che la facoltà dell’impiegato di sollevare opposizione è ammessa dalla dottrina ex art. 65 cpv. 2 LEF, ha nondimeno precisato che tale principio non vale indistintamente. Ancorché in casi del genere si può presumere che l’impiegato abbia agito “mit Wissen und Willlen” del destinatario/rappresentato e che perciò egli era autorizzato a sollevare opposizione, il Tribunale federale ha rilevato che se il creditore fa valere che ciò non è il caso, ossia che l’opponente ha agito senza autorizzazione, l’ufficio o l’autorità di vigilanza devono operare accertamenti sui poteri di rappresentanza dell’impiegato, rispettivamente sulla successiva ratifica del suo operato da parte degli organi della società.

6.

Come visto, a sollevare opposizione al precetto esecutivo è stata __________ R__________, attiva (come impiegata) presso la società __________, via __________, Lugano, sede/recapito dell’escussa (cfr. Registro di commercio). Non solo. __________ R__________ figura a registro di commercio come membro con diritto di firma individuale della società abilitata a ricevere gli atti esecutivi destinati alla escussa. In quanto organo (membro) di quest’ultima, __________ R__________ era perciò legittimata a sollevare opposizione al precetto esecutivo in rassegna, per lo meno come ausiliaria nel quadro dell’art. 65 cpv. 2 LEF. Ci si può perfino chiedere se, in quanto per l’appunto organo (membro) della società indicata a registro di commercio come recapito/sede dell’escussa, __________ R__________ fosse più di una semplice ausiliaria. La questione non ha ragione da essere vagliata. Giacché nelle descritte circostanze è senz’altro presumibile che __________ R__________ abbia sollevato opposizione con l’implicito consenso degli organi dell’escussa, della quale essa era tenuta comunque a tutelare, vista la sua posizione, gli interessi, ancorché non fosse – almeno così sembra - una sua impiegata e tanto meno un membro del suo consiglio di amministrazione (lo era invece della __________). Certo, in casi del genere l’ufficio di esecuzione, rispettivamente l’autorità di vigilanza potrebbero anche essere chiamati e tenuti ad accertare i poteri di rappre-sentanza della persona che ha sollevato opposizione, rispetti-vamente l’avvenuta ratifica da parte del destinatario del precetto esecutivo dell’operato di costei. Nella fattispecie, tuttavia, come verificatosi del resto nel caso che ha portato alla DTF 97 III 113 segg., il ricorrente non pretende che l’escussa non abbia condiviso l’operato di __________ R__________, segnatamente che essa non ritenga valida l’opposizione al precetto esecutivo sollevata dal soggetto. Egli si limita a richiamare la giurisprudenza DTF 97 III 113. segg., facendo carico all’ufficio di non avere appurato se l’escussa avesse effettivamente autorizzato, preventivamente e in forma scritta, la stessa __________ R__________ e per essa la __________, a sollevare opposizione a nome e per conto della PI 1, come pure di non avere nemmeno verificato come quest’ultima non sia nemmeno un’impiegata della debitrice. Non asserisce tuttavia che __________ R__________ abbia indebitamente sollevato opposizione al precetto esecutivo, ossia che abbia abusato della sua posizione, e nemmeno indica un solo motivo che potrebbe supportare uno scenario del genere, ovvero di un suo agire a insaputa della direzione dell’escussa. Certo, allo scritto 5 novembre dell’Ufficio di esecuzione di __________, volto a chiarire i poteri di rappre-sentanza di __________ R__________, la A__________ __________ non ha risposto. Tale circostanza non è tuttavia decisiva. Per tacere del fatto che l’ufficio avrebbe dovuto assegnare un congruo termine e indicare le eventuali conseguenze in caso di mancata risposta, come pure del fatto che, in ogni modo, la A__________ __________ non ha ufficialmente smentito __________ R__________, per i motivi esposti nei considerandi che precedono non vi è motivo per riaprire il caso, ossia per riassegnare un termine perentorio all’escussa per rispondere al quesito postogli con lo scritto 5 novembre 2009.

7.

Il ricorso deve perciò essere disatteso.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 65 e 74 LEF e la OTLEF

pronuncia:

1.

Il ricorso respinto.

2.

Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione a: - RI 1

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 419 — letto nella versione del 1 ottobre 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 17, Art. 64, Art. 65, Art. 74 e Art. 75 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 61 e Art. 62 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.