Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

15.2009.39

Ricorso contro l'avviso d'incanto. Carattere prematuro della censura fondata sulla mancata comunicazione dell'elenco oneri

Rubrum

Incarto n.

Lugano

4 maggio 2009

CJ/fp/sc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 15 aprile 2009 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1 , e meglio contro gli avvisi d’incanto 27 marzo 2009 relativi ai fondi mapp. n. __________ e __________ RFD __________ (es. __________ e __________), n. __________ RFD di __________ (es. __________) e n. __________ RFD di __________ (es. __________), di proprietà della qui ricorrente ed escussa;

viste le osservazioni 23 aprile 2009 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

Considerandi

1.

In virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile (recte: respingerlo) senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio 2002 [15.2002.89/96], cons. 1). Infatti, nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9). Il ricorso in esame non è pertanto stato notificato alle controparti e non lo verrà nemmeno la sentenza.

2.

La ricorrente lamenta il fatto che l’Ufficio abbia pubblicato gli avvisi d’incanto summenzionati senza comunicarle in precedenza l’elenco oneri prescritto dall’art. 140 LEF. L’Ufficio, da canto suo, rileva a ragione che giusta l’art. 138 LEF (a cui rinvia l’art. 156 LEF per quanto riguarda le esecuzioni in realizzazione di pegno), il bando d’incanto deve contenere l’ingiunzione ai creditori ipotecari e a tutti gli altri interessati d’insinuare all’ufficio d’esecuzione le loro pretese sul fondo, sicché l’elenco oneri non può essere allestito (né a fortiori comunicato) prima della scadenza del termine d’insinuazione. Nel caso concreto, tale termine, che scadeva il 20 aprile 2009, non era ancora trascorso al momento dell’inol­tro del ricorso, che di conseguenza dev’essere considerato prematuro.

3.

Il ricorso va pertanto respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). In applicazione dell’art. 9 cpv. 2 LPR, il ricorso e la sentenza non vengono notificati alle controparti.

Richiamati gli art. 17, 20a, 138, 140 LEF; 9 LPR, 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Intimazione a RI 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 17, Art. 20a, Art. 138, Art. 140 e Art. 156 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 61 e Art. 62 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.