Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

15.2011.24

Prosecuzione dell'esecuzione dopo la sospensione del fallimento per mancanza d'attivo

Rubrum

Incarto n.

Lugano

8 aprile 2011

EC/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 4 marzo 2011 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

PI 1

in tema di annullamento di comminatoria di fallimento;

viste le osservazioni 28 marzo 2011 dell’CO 1;

richiamata l’ordinanza presidenziale 7 marzo 2011 di concessione dell’effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti;

Fatti

in fatto:

A.

A seguito della domanda di prosecuzione dell’esecuzione presentata da PI 1 nell’esecuzione n. __________ il 27 ottobre 2009 l’CO 1 ha emesso la comminatoria di fallimento contro RI 1.

B.

Nell’esecuzione n. __________ il 20 ottobre 2010 è stato dichiarato il fallimento di RI 1 ed il 17 novembre 2010 la procedura fallimentare è stata sospesa per mancanza d’attivo.

C.

Con provvedimento 16 febbraio 2011 l’CO 1 ha annullato la comminatoria di fallimento emessa nell’esecuzione n. __________ e ha deciso di procedere all’emissione dell’avviso di pignoramento. Questo perché conformemente all’art. 230 cpv. 3 LEF durante i due anni dopo la sospensione della liquidazione il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento.

D.

Con ricorso 4 marzo 2011 RI 1 ha postulato la declaratoria di nullità del provvedimento 16 febbraio 2011 argomentando che la possibilità di annullare un provvedimento esecutivo quale la comminatoria di fallimento spetta esclusivamente al Tribunale del luogo di esecuzione. L’Ufficio avrebbe la possibilità di riconsiderare un proprio provvedimento esclusivamente in presenza di un ricorso all’Autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 4 LEF).

E.

Con osservazioni 28 marzo 2011 l’CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso. L’ufficio argomenta che la creditrice con scritto 11 febbraio 2011, ritenendo che un fallimento avrebbe portato ad una nuova sospensione per mancanza di attivo, ha espressamente richiesto la prosecuzione dell’esecuzione in via di pignoramento. Per questo motivo il 16 febbraio 2011, conformemente all’art. 230 cpv. 3 LEF, esso ha deciso di annullare la comminatoria di fallimento per emettere l’avviso di pignoramento.

Considerandi

in diritto:

1.

Durante i due anni dopo la sospensione della liquidazione del fallimento per mancanza di attivi, il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento (art. 230 cpv. 3 LEF), ritenuto che le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso (art. 230 cpv. 4 primo periodo LEF), salvo quella che ha determinato il fallimento (DTF 124 III 123; Lustenberger, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea 2010, n. 18c ad art. 230; Vouilloz, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 12 ad art. 230). Il tempo trascorso tra la dichiarazione di fallimento e la sospensione non si computa nei termini previsti dalla legge (art. 230 cpv. 4 secondo periodo LEF).

2.

La ratio di questa normativa è quella di evitare la reiterazione di procedure fallimentari votate all'insuccesso. Per questo motivo ragioni di economia procedurale impongono la riattivazione dell'esecuzione ex art. 230 cpv. 4 LEF, con contestuale mutazione della specie d'esecuzione da quella in via di fallimento all'esecuzione in via di pignoramento (art. 38 cpv. 2 LEF) e ciò anche qualora sia già stata emessa la comminatoria di fallimento (cfr. CEF 30 ottobre 1997, inc. n. 15.97.167).

3.

Nel caso di specie sebbene prima della pronuncia del fallimento sia già stata emessa la comminatoria di fallimento, l’esecuzione n. __________ va proseguita in via di pignoramento con l'emissione ad opera dell'CO 1 del relativo avviso. Questo senza la necessità di annullare la comminatoria emessa il 27 ottobre 2009. Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere a tal riguardo annullato. Visto l’esito non sussiste la necessità di verificare a quali condizioni l’Ufficio possa riconsiderare un proprio provvedimento.

4.

Da quanto precede discende che il ricorso è parzialmente accolto nel senso dei considerandi. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 38 cpv. 2, 230 cpv. 3 e 4 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

PRONUNCIA

1.

Il ricorso è parzialmente accolto nel senso dei considerandi. Di conseguenza:

1.1

Il provvedimento 16 febbraio 2011 dell’CO 1 è annullato limitatamente alla dichiarazione di caducità della comminatoria di fallimento emessa nell’esecuzione n. __________.

2.

Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione a:

- RI 1, __________;

- PI 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72 — letto nella versione del 1 aprile 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 17, Art. 38 e Art. 230 — letto nella versione del 1 febbraio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 61 e Art. 62 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.