Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

15.2012.32

Ricorso contro verbale di ritenzione. Ricorso tardivo

Rubrum

Incarto n.

Lugano

7 marzo 2012

CJ/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 27 febbraio 2012 di

RI 1

titolare della ditta

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, e meglio contro il verbale per la formazione di un inventario degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione del locatore (n. __________) promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1

viste le osservazioni 1° marzo 2012 dell’UEF di Mendrisio;

ritenuto inutile, visto l’esisto del giudizio, dare l’occasione al procedente di determinarsi sul ricorso (art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);

esaminati atti e documenti;

Considerandi

che giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione dev'essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia;

che nel caso concreto, risulta dall’estratto Track & Trace relativo alla raccomandata con cui l’Ufficio ha comunicato il verbale impugnato all’escusso ch’egli l’ha ritirato già il 17 febbraio 2012;

che il termine di ricorso scadeva quindi lunedì 27 febbraio 2012 (cfr. art. 31 LEF e 142 cpv. 1 CPC);

che, siccome il ricorrente ha consegnato il ricorso a mano all’UEF di Mendrisio solo il 1° marzo 2012, esso si rivela tardivo, dal momento che il termine è considerato osservato solo se il ricorso è consegnato al tribunale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 31 LEF e 142 cpv. 1 e 143 cpv. 1 CPC);

che la data indicata sull’atto ricorsuale è quindi irrilevante;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 31 LEF; 142, 143 CPC; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso è irricevibile in quanto tardivo.

2.

Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a: –

– unitamente al ricorso.

Comunicazione all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 17, Art. 20a e Art. 31 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 142 e Art. 143 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 61 e Art. 62 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.