Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

15.2014.132

Comminatoria di fallimento. Irricevibilità delle censure di merito

Rubrum

Incarto n.

Lugano

26 novembre 2014

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 13 novembre 2014 di

RI 1

(titolare della ditta individuale RI 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 7 novembre 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1

Fatti

in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa il 7 ottobre 2014 da PI 1 contro RI 1, titolare della ditta individuale RI 1, per l’in­casso di fr. 26'575.05 oltre interessi del 5% dal 28 maggio 2014 e accessori, il 7 novembre 2014 l’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano, appurato che l’escusso non aveva interposto opposizione, gli ha notificato la comminatoria di fallimento.

B.

Con ricorso 13 novembre 2014, RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento.

C.

Con osservazioni del 17 novembre 2014 PI 1 ha comunicato di non essere disposta ad accettare le condizioni proposte dalla ricorrente, mentre l’UE ha postulato la reiezione del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2.

Nel caso specifico, RI 1 contesta l’importo posto in esecuzione, invocando una fattura “da scorporare inerente [a] un intervento e messa in servizio mai effettuato per fr. 2'700.–, e propone di versare fr. 18'000.– a saldo della pretesa avversaria, considerati “gli innumerevoli problemi creati dal loro comportamento, dimostrabili tramite testimonianze di altre società coinvolte e documentazioni supplementari”.

Ora, come detto la via del ricorso all’autorità di vigilanza contro la comminatoria di fallimento non consente alle parti, e in particolare all’escusso, di (ri)contestare l’esistenza, l’importo o l’esigibili­tà del credito posto in esecuzione. Tale facoltà gli è infatti offerta a uno stadio precedente della procedura, potendo egli formulare opposizione al precetto esecutivo – ciò che nel caso specifico la società escussa ha omesso di fare – e occorrendo difendersi poi in un’eventuale azione intesa al rigetto della sua opposizione. In concreto, poiché non indica alcun motivo formale d’impugnazi­one, il ricorso è infondato a va di conseguenza respinto.

3.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 17, Art. 39, Art. 40, Art. 80 e Art. 88 — letto nella versione del 1 gennaio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 62 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.