Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

15.2015.68

Ricorso contro la notifica di un precetto esecutivo

Rubrum

Incarto n.

Lugano

26 novembre 2015

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 1° settembre 2015 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, o meglio contro l’annullamento della notifica di precetto esecutivo emesso nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1, __________

Fatti

in fatto: A. La RI 1 procede in via esecutiva contro PI 1 per l’incasso di fr. 38'000.– oltre agli interessi del 2.5% dal 27 aprile 2015. Il 1° giugno 2015 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona ha emesso il precetto esecutivo n. __________, che la posta ha consegnato alla moglie dell’escusso l’8 giugno. Per un disguido, l’impiegata dell’ufficio postale di __________ ha registrato l’opposizione formulata dalla moglie solo nel sistema informatico ma non l’ha segnata sul precetto esecutivo.

B.

Ignaro dell’errore, l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento il 19 agosto 2015. Il 25 dello stesso mese, PI 1 ha comunicato all’UE che sua moglie aveva in realtà interposto opposizione all’atto della notifica del precetto esecutivo ma l’addetta postale aveva omesso di trascriverla sul precetto, ciò che la stessa addetta ha confermato con uno scritto del 25 agosto.

C.

Il 27 agosto 2015, avvalendosi della facoltà di riconsiderare i propri provvedimenti, l’UE ha annullato la notifica del precetto esecutivo e ne ha preannunciato una nuova notificazione.

D.

Con ricorso del 1° settembre 2015, la RI 1 si è opposta alla decisione di riconsiderazione chiedendone implicitamente l’annullamento.

E.

Con osservazioni presentate con un messaggio elettronico del 7 settembre 2015, PI 1 si è opposto al ricorso, invitando l’UE a procedere a una nuova notificazione, mentre quest’ulti­­mo ha postulato la reiezione del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 27 agosto 2015 dall’UE di Bellinzona, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). Le osservazioni presentate da PI 1 sono invece irricevibili, poiché non sono firmate (v. art. 7 cpv. 2 LPR per il rinvio dell’art. 9 cpv. 4 LPR). Non è però necessario impartirgli un termine per rimediare a tale irregolarità, visto l’esito del giudizio odierno, che non pregiudica i suoi interessi.

2.

La ricorrente sostiene che la notifica del precetto esecutivo non può essere annullata perché l’escusso non l’ha respinto. A suo parere eventuali mancanze dell’ufficio postale “esulano dalla questione centrale che il Precetto è stato di fatto accolto”.

3.

Ora, come risulta senza equivoco dalla dichiarazione scritta 25 agosto 2015 di __________ – l’impiegata postale che ha proceduto alla notifica del precetto esecutivo –, la moglie dell’e­­scusso, cui è stato consegnato l’atto allo sportello, ha manifestato a voce la propria opposizione totale, ma per un disguido l’ad­­detta postale ha segnato l’opposizione solo nel sistema informatico e non sugli esemplari cartacei del precetto esecutivo. La sua dichiarazione è del resto corroborata dall’estratto stampato del “dettaglio evento” tratto dal sistema informatico, che alla voce “evento” indica “20 – Recapitato allo sportello LEG13 – Opposizione totale”. Non si può quindi dire che l’escusso, tramite la moglie cui il precetto poteva validamente essere notificato (v. art. 64 cpv. 1 LEF), non vi si sia opposto.

4.

D’altronde, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il disguido dell’impiegata postale non è senza rilievo sulla procedura esecutiva. Come pubblico documento nel senso dell’art. 9 cpv. 1 CC, l’esemplare del precetto esecutivo costituisce sì piena prova dei fatti che attesta, ma solo finché non sia dimostrata l’inesat­­tezza del suo contenuto (DTF 120 III 118; 117 III 13). La controprova non è soggetta ad alcuna forma speciale (art. 9 cpv. 2 CC; Hausheer/Jaun, Die Einleitungsartikel des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 1998, pag. 171, n. 7.87). Essa dev’essere ammessa già quando siano dati fondati motivi per dubitare della veridicità del contenuto del documento (sentenza 9 giugno 1986 dell’Autorità cantonale di vigilanza del Cantone Zurigo, in: BlSchK 1988, pag. 231–233; sentenze della CEF 15.2003.166 del 2 aprile 2004 consid. 3 e 15.2002.93 del 30 agosto 2002 consid. 2/a). Orbene, nel caso specifico è la stessa impiegata postale a confermare l’incompletezza del precetto esecutivo, vale a dire la persona preposta dalla legge a notificarlo (art. 72 cpv. 1 LEF) e a ricevere e attestare le eventuali opposizioni, anche verbali, interposte dal destinatario (art. 74 cpv. 1 LEF).

5.

La decisione impugnata, tuttavia, non può essere confermata nella misura in cui annulla la notifica del precetto esecutivo. Risulta infatti chiaramente dalla dichiarazione dell’addetta postale e dalle allegazioni dell’escusso che la notifica è avvenuta in modo del tutto regolare come pure la formulazione di un’oppo­sizione da parte della moglie dell’escusso. Era pertanto inutile, in tali circostanze, annullare la notifica del precetto esecutivo. L’UE avrebbe invece dovuto semplicemente accertare l’avvenuta opposizione e annullare l’avviso di pignoramento, con comunicazione alle parti. In definitiva, la decisione impugnata va riformata in tal senso (art. 21 LEF).

6.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che i dispositivi n. 1 e 1.1 della decisione impugnata sono annullati e così riformati:

1. È accertata e registrata nel sistema informatico dell’Ufficio d’ese­cuzione l’opposizione interposta l’8 giugno 2015 al precetto esecutivo n. __________.

1.1 È annullato l’avviso di pignoramento emesso il 19 agosto 2015 nell’esecuzione n. __________.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 9 — letto nella versione del 1 luglio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 17, Art. 21, Art. 64, Art. 72 e Art. 74 — letto nella versione del 1 gennaio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 20a — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.