Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

15.2015.71

Comminatoria di fallimento. Censure di merito irricevibili

Rubrum

Incarto n.

Lugano

21 settembre 2015

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 15 settembre 2015 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 28 agosto 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1,

Fatti

in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa il 7 agosto 2015 dalla PI 1 contro la RI 1 per l’incasso di fr. 8'002.70 oltre agli interessi del 5% dal 20 luglio 2015 e agli accessori, il 28 agosto 2015 l’escutente, appurato che l’escussa non aveva interposto opposizione, le ha fatto notificare la comminatoria di fallimento.

B.

Con ricorso 15 settembre 2015 la RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento, previo conferimento dell’effetto sospensivo.

C.

Stante l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato intimato per osservazioni né alla PI 1 né all’Ufficio d’esecuzione di Lugano.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2.

Nel caso specifico, la RI 1 contesta la comminatoria di fallimento affermando di avere concordato verbalmente con l’escutente un rientro graduale del suo debito in 4 mesi, ma ciò nonostante essa avrebbe promosso l’esecuzione in esame. Segnala di aver pagato fr. 5'144.90 il 14 luglio 2015 a saldo dei debiti per l’intero 2014 e di voler saldare il resto in 4 rate entro la fine dell’anno. Così facendo la ricorrente non invoca però alcun motivo formale di annullamento della comminatoria di fallimento ma solo censure di merito riferite all’esigibilità del credito posto in esecuzione, che avrebbe invece dovuto far valere interponendo opposizione al precetto esecutivo. Fondato esclusivamente su censure irricevibili in questa sede, il ricorso non può che essere respinto, ciò che rende senza oggetto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo.

3.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia né si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 17, Art. 39, Art. 40, Art. 80 e Art. 88 — letto nella versione del 1 gennaio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 20a — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.