Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

15.2016.98

Ricorso contro la vendita di un immobile all’asta pubblica. Limiti della competenza dell’autorità di vigilanza

Rubrum

Incarto n.

Lugano

12 dicembre 2016

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2016 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, o meglio contro l’asta pubblica della sua particella n. __________ RFD di __________ avvenuta il 5 ottobre 2016 nelle esecuzioni n. __________ ecc. promosse nei confronti del ricorrente da

PI 1

PI 2

(ambedue rappr. dall’RA 1 )

PI 3

PI 4

(rappr. dalla RA 2 )

PI 5

(rappr. dal proprio Municipio, )

PI 6

PI 7

PI 8

PI 9

PI 10

PI 11

PI 12

PI 13

PI 14

Considerandi

che nell’ambito di numerose esecuzioni promosse nei confronti di RI 1 per oltre fr. 170'000.– e giunte al pignoramento della sua particella n. __________ RFD di __________, il 5 ottobre 2016 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona ha realizzato il fondo all’incanto pubblico per fr. 251'000.– a favore di __________ e __________;

che con ricorso del 17 ottobre 2016, l’escusso RI 1 chiede la restituzione del fondo affermando di essere stato informato dell’asta da terzi e di non esservi stato convocato “ufficialmente” né informato “ufficialmente” sulla data e sull’esito del­l’incanto, e di non avere fino ad allora ricevuto alcunché in proposito;

che nelle sue osservazioni del 4 novembre 2016, l’UE rileva come l’escusso sia stato avvertito dell’asta con raccomandata 28 aprile 2016, in cui veniva reso attento che l’incanto sarebbe stato pubblicato, come effettivamente avvenuto, sul Foglio ufficiale del 29 aprile 2016;

che a RI 1 è stato inoltre notificato l’elenco oneri della particella n. __________ mediante invio raccomandato del 13 luglio 2016;

che risulta da quanto precede che il ricorrente è stato debitamente informato dell’asta;

che le contestazioni relative alla fondatezza di alcuni crediti – fiscali – a favore dei quali il fondo è stato venduto non rientrano nella competenza della Camera, limitata alla verifica della regolarità formale dei provvedimenti degli uffici di esecuzione (art. 17 LEF) e alla loro opportunità, solo laddove però la legge lasci all’autorità esecutiva un margine d’apprezzamento, ciò che non è il caso nella fattispecie;

che, in effetti, ove tutti gli atti esecutivi preparatori previsti dalla legge siano stati regolarmente compiuti, come nel caso in esame, il fondo pignorato dev’essere realizzato all’asta e né l’UE né questa Camera sono abilitati a impedirne la realizzazione né tanto meno a cercare un “compromesso”;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 46 — letto nella versione del 1 gennaio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 17 — letto nella versione del 1 luglio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 20a — letto nella versione del 1 febbraio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.