Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

15.2020.123

Avvisi di pignoramento. Escusso che dice di essere al beneficio di una rendita dell’assicurazione invalidità. Contestazione dei crediti fiscali posti in esecuzione

Rubrum

Incarto n.

Lugano

1° dicembre 2020

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sull’“opposizione” (recte: ricorso) 25 novembre 2020 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 20 novembre 2020 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente rispettivamente da:

Confederazione Svizzera, Berna

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emes­si il 20 febbraio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la Confederazione Svizzera e lo Stato del Cantone Ticino procedono contro RI 1 per l’incasso dell’imposta federale diretta e quella cantonale del 2018, rispettivamente di fr. 65.10 e fr. 96.95, oltre agli accessori;

che non avendo l’escusso interposto opposizione ai precetti esecutivi, il 20 novembre 2020 l’UE ha emesso i relativi avvisi di pignoramento per il 2 dicembre 2020;

che con “opposizione” del 25 novembre 2020 RI 1 afferma di non riconoscere il “falso pignoramento” facendo valere di essere al beneficio di una rendita dell’assicurazione invalidità (AI), che pretende di non coprire il proprio fabbisogno vitale;

che il ricorrente si duole delle difficoltà causategli dalle esecuzioni promosse nei suoi confronti in caso di ricerca di un lavoro o di un appartamento da affittare;

che a suo dire è “inutile e assurdo” ripetere esecuzioni il cui esito è solo di produrre danni economici inutili e controproducenti;

ch’egli ritiene illegale tassare il fabbisogno vitale;

che il ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza cantonale può avere quale oggetto solo un provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio dei fallimenti;

che l’autorità di vigilanza – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – non è quindi competente per determinarsi su censure concernenti decisioni di altre autorità;

che in particolare non è abilitata a verificare la validità delle tassazioni fiscali relative alla pretesa posta in esecuzione;

che incombeva invece a RI 1 interporre opposizione alle esecuzioni in questione per contestare le imposte federale diretta e cantonale del 2018 di cui gli escutenti chiedono il pagamento;

che per il resto è proprio in sede di pignoramento che l’UE verificherà se l’unico bene del ricorrente è effettivamente la sua rendita AI, nel qual caso dichiarerà il pignoramento infruttuoso e rilascerà agli escutenti un attestato di carenza di beni (art. 91, 92 cpv. 1 n. 9a e 115 cpv. 1 LEF);

che la censura d’impignorabilità invocata dal ricorrente è pertanto prematura e di conseguenza irricevibile;

che non spetta né all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilan­za valutare l’opportunità dell’esecuzione, per il resto formalmente corretta, bensì al creditore;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 17 e Art. 115 — letto nella versione del 20 ottobre 2020; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 62 — letto nella versione del 1 gennaio 2019; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.