Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

15.2020.25

Ricorso contro il pignoramento di salario. Dubbia tempestività. Carente indicazione delle domande e della motivazione

Rubrum

Incarto n.

Lugano

8 maggio 2020

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 21 febbraio 2020 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro il pignoramento di salario eseguito il 30 luglio 2019 nei confronti del ricorrente a favore dei creditori del gruppo n. 2 (composto dell’esecuzione n. __________ e di altre undici);

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il 30 luglio 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato il salario di RI 1, di fr. 4'682.95, a concorren­za della quota parte eccedente il suo minimo esistenziale stabilito in fr. 2'507.– mensili;

che con “reclamo” del 21 febbraio 2020, RI 1 è insorto a questa Camera contro il verbale di pignoramento, emesso il 29 ottobre 2019 alla scadenza del termine di partecipazione di trenta giorni stabilito dall’art. 114 LEF, facendo valere di essere rimasto disoccupato per alcuni mesi, motivo per cui afferma di non essere in grado di far fronte al pagamento dei debiti che nel frattempo si sono accumulati;

che l’oggetto dell’impugnazione è manifestamente il pignoramen­to e il relativo verbale, sicché va trattata come un ricorso all’auto­rità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF contro l’operato dell’UE di Lugano e non, come invece indicato da RI 1, quale reclamo all’autorità giudiziaria superiore nel senso dell’art. 319 CPC, rimedio giuridico riservato alla contestazione delle decisioni giudiziarie dei Pretori e dei Giudici di pace (alla stregua in particolare delle decisioni di rigetto dell’opposizione);

che ad ogni modo nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello è sia autorità giudiziaria superiore (art. 48 lett. e LOG) sia autorità cantonale unica di vigilan­za (art. 3 LPR), sicché è competente per esaminare il ricorso interposto da RI 1;

che il ricorso all’autorità di vigilanza dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF);

che nella fattispecie è alquanto dubbio che il ricorrente abbia avu­to conoscenza del pignoramento comunicatogli nell’ottobre del 2019 solo nel febbraio del 2020;

che la questione può tuttavia rimanere indecisa siccome il ricorso si rivela irricevibile per altri motivi formali;

che, in effetti, in contrasto con le esigenze dell’art. 7 cpv. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzio­ne e fallimento (LPR, RL 280.200), il ricorso in rassegna non contiene alcuna domanda né una motivazione, pur sommaria;

che il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile;

che per abbondanza occorre inoltre rilevare che secondo il calcolo dell’UE, non contestato dal ricorrente, egli risulta in grado, malgrado le sue difficoltà economiche, di tacitare parzialmente i suoi creditori limitatamente alla quota dei propri redditi eccedente il suo minimo esistenziale, stabilita dall’UE indicativamente in fr. 2'175.– al mese;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a __________ .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 46 — letto nella versione del 1 gennaio 2019; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 319 — letto nella versione del 1 gennaio 2020; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 17 e Art. 114 — letto nella versione del 1 gennaio 2020; l’atto è stato nuovamente consolidato il 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 20a — letto nella versione del 1 gennaio 2019; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.