Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

15.2021.68

Ricorso contro la decisione dell’UE di considerare tardive le opposizioni interposte dal debitore e contro la notificazione dei precetti esecutivi. Ricorsi irricevibili siccome tardivi

Rubrum

Incarto n.

Lugano

28 giugno 2021

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 9 giugno 2021 da

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da

PI 2, (es. n. __________)

PI 1, (es. n. __________)

Considerandi

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione di diversi pegni immobiliari, emesso l’8 maggio 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la PI 2 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 600'000.– oltre ad accessori;

che l’PI 1 procede a sua volta nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 3'152'000.– oltre ad accessori, in virtù del precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione di un pegno immobiliare, emesso il 13 gennaio 2021 dallo stesso Ufficio;

che il 23 ottobre 2020 e il 13 gennaio 2021 l’UE ha trasmesso il primo e il secondo precetto all’escusso mediante invii raccomandati all’indirizzo “Via __________”;

che sostenendo di aver ricevuto entrambi i precetti soltanto il 18 aprile 2021, con scritto del 28 aprile RI 1 vi ha in­terposto opposizione totale, chiedendo all’Ufficio di confermargli (anche via mail) l’avvenuta opposizione;

che tramite due distinti provvedimenti del 3 maggio 2021 inoltrati con un unico invio raccomandato, l’UE di Mendrisio, che si occupa del Settore immobiliare del Sottoceneri, ha comunicato all’escus­­so di non potere accettare le opposizioni siccome tardive, i due precetti essendogli stati notificati rispettivamente il 10 novembre 2020 (es. n. __________) e il 20 gennaio 2021 (es. n. __________), sicché i rispettivi termini di 20 giorni per interporvi opposizione sono scaduti il 30 novembre 2020 e il 9 febbraio 2021;

che con ricorso del 9 giugno 2021 RI 1 si aggrava contro le predette decisioni, chiedendo di dichiarare nulle o di annullare le notificazioni dei due precetti esecutivi, rispettivamente di accogliere, poiché non tardive, le opposizioni formulate il 28 apri­le 2021;

che il ricorso in esame contiene in realtà due contestazioni diverse contro due distinti provvedimenti, il cui fondamento di fatto è però in sostanza il medesimo, ragione per cui possono essere congiunte in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm, le cause conservando comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente;

che giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;

che nel caso in rassegna, come si evince dai documenti allegati all’atto ricorsuale, l’insorgente ha ritirato la raccomandata contenente i provvedimenti impugnati il 22 maggio 2021 (v. le decisioni in questione [doc. 3a e 7a] e il tracciamento dell’invio raccomandato n. __________ indicato nella copia della relativa busta [doc. 3b e 7b]);

che il termine per ricorrere contro i noti provvedimenti è pertanto giunto a scadenza il 1° giugno 2021, motivo per cui i ricorsi pre-sentati mediante un unico atto il 9 giugno 2021 s’avverano tardivi e quindi irricevibili;

che neppure può essere dato seguito alla domanda di dichiarare nulle le intimazioni dei precetti esecutivi, siccome la notificazione è assolutamente nulla (nel senso dell’art. 22 LEF) e la sua nullità può e dev’essere rilevata in qualsiasi momento soltanto se l’atto non è mai pervenuto al debitore, mentre qualora, malgrado il vizio inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti dal momento di tale conoscenza (sentenza della CEF 15. 2020.7 del 15 luglio 2020, consid. 2 e riferimento citato);

che nella fattispecie, l’insorgente pretende di aver ricevuto personalmente i precetti esecutivi (di cui del resto ha allegato all’atto ricorsuale le copie degli esemplari per il debitore [doc. 1a e 5a]) il 18 aprile 2021 (doc. 2a e 6a);

che tenuto conto di tale allegazione, il termine per presentare ricorso contro la notifica è scaduto il 28 aprile 2021, sicché s’appa­lesa pure tardiva e dunque irricevibile la domanda volta ad annullare le notificazioni degli atti in questione;

che stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alle altre parti interessate l’atto ricorsuale e la decisione (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso concernente l’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è irricevibile.

2.

Il ricorso concernente l’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è irricevibile.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a RI 1, .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 46 — letto nella versione del 1 gennaio 2021; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 17 e Art. 22 — letto nella versione del 20 ottobre 2020; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 20a — letto nella versione del 1 gennaio 2019; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.