Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

15.2021.78

Domanda di differimento dell’asta. Ricorsi pendenti non ancora decisi. Ricorso insufficientemente motivato

Rubrum

Incarto n.

Lugano

1 luglio 2021

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 28 giugno 2021 da

RI 1

RI 2

(patrocinate dall’ PA 1 )

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro la decisione (differimento dell’asta) nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della RI 2 dalla

PI 1

(patrocinata dall’ PA 2 )

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare emesso il 21 ottobre 2016 dall’Uf­ficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 ha escusso la RI 2 (in seguito: RI 2) per l’incasso di un credito garantito da quattro cartelle ipotecarie al portatore gravanti la particella appena citata dal 1° al 4° grado per complessivi fr. 3'641'000.–;

che la procedente ha presentato la domanda di vendita il 10 maggio 2017;

che il 25 giugno 2021 l’escussa e l’inquilina del fondo da realizzare, l’RI 1 (in seguito: RI 1), hanno chiesto all’UE di Mendrisio il differimento della realizzazione e il rinvio dell’asta prevista per il 1° luglio 2021;

che il 28 giugno l’UE ha respinto la richiesta;

che con il ricorso in esame la RI 2 e l’RI 1 impugnano la decisione appena citata postulando, sia in via provvisionale che nel merito, che sia annullata “la data dell’incanto del 01.07.2021” e che “una data successiva sia stabilita solo dopo definizione delle procedure ricorsuali pendenti”;

che – argomentano le ricorrenti – “almeno due ricorsi (per non dire degli altri noti a codesta Camera) sono pendenti” e “sollevano questioni che vanno decise prima dell’asta”;

che le insorgenti non spiegano perché le questioni evocate nei ricorsi andrebbero necessariamente decise prima dell’asta e soprattutto non si determinano sulla motivazione addotta dall’UE per respingere la richiesta di differimento e di rinvio dell’asta, ovvero la mancata concessione dell’effetto sospensivo ai ricorsi presentati dalle ricorrenti;

che il ricorso si rivela pertanto irricevibile per carente motivazione (cfr. art. 7 cpv. 3 lett. b Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);

che ad ogni modo la domanda di effetto sospensivo presentata dalla RI 2 il 24 giugno 2021 nella procedura di ricorso da lei avviata il 20 febbraio 2021 (inc. 15.2020.126) è stata dichiarata irricevibile con ordinanza presidenziale del 28 giugno 2021, mentre nel ricorso del 22 giugno 2021 (inc. 15.2021.77) la RI 2 e l’RI 1 non hanno formulato alcuna domanda di effetto sospensivo;

che i ricorsi all’autorità di vigilanza cantonale contro gli atti degli organi di esecuzione e fallimenti non hanno di regola effetto sospensivo automatico (art. 36 LEF);

che il provvedimento impugnato andrebbe quindi confermato anche nel merito;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 20a e Art. 36 — letto nella versione del 20 ottobre 2020; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 62 — letto nella versione del 1 gennaio 2019; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.