Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

15.2022.103

Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Contestazione dell’ammontare dei pagamenti eseguiti

Rubrum

Incarto n.

Lugano

21 novembre 2022

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 23 agosto 2022 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 28 luglio 2022 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1,

Fatti

in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 ottobre 2018 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), PI 1 procede contro l’ex-marito RI 1 per l’incasso di fr. 6'665.– oltre agli accessori.

B.

Dando seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione pre­sentata da PI 1, cui erano allegate la decisione 2 aprile 2019 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, che rigetta l’opposizione interposta da RI 1 in via definitiva, la decisione 22 luglio 2019 (14.2019.71) con cui questa Camera dichiara irricevibile il reclamo inoltrato dall’escusso contro la decisione di rigetto e la sentenza 23 settembre 2019 (5D_162/2019) del Tribunale federale, che dichiara irricevibile il ricorso presentato contro la decisione cantonale, il 28 luglio 2022 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 24 agosto 2022 fino a concorrenza di fr. 7'361.90, spese e interessi compresi.

C.

Il 2 agosto 2022, PI 1 ha comunicato all’UE di aver ricevuto dall’ex-marito da ottobre del 2019 27 rate di fr. 120.– per complessivi fr. 3'240.–, che sono stati dedotti dal credito posto in esecuzione, che attualmente ammonta a fr. 4'056.10, compresi gli interessi e le spese.

D.

Con ricorso del 23 agosto 2022, RI 1 contesta il preannunciato pignoramento e ne chiede “il rigetto”.

E.

Nelle sue osservazioni del 1° settembre 2022 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 28 luglio 2022 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Il ricorrente si duole che l’ex moglie non ha comunicato all'UE tutti i pagamenti da lui eseguiti, allegando che il saldo effettivo del suo debito ammonta a circa fr. 1'200.– e non a fr. 4'066.65.

3.

Orbene, l’autorità di vigilanza non è competente per statuire sulla fondatezza materiale del credito posto in esecuzione – questione per la quale è data la via giudiziaria riservata dall’art. 17 cpv. 1 LEF – bensì solo sulla regolarità formale della procedura esecutiva. Nel caso in cui, come nella fattispecie, l’escutente fonda la propria pretesa su un titolo di rigetto definitivo, ossia sua una decisione esecutiva (art. 80 LEF), le censure di diritto materiale, se riguardano fatti verificatisi “dopo” la decisione invocata quale titolo di rigetto, devono essere sollevate e discusse in sede di rigetto dell’opposizione (art. 81 LEF; DTF 143 III 568 consid. 4.3.1; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2), fatta salva in seguito la via dell’annullamento dell’esecuzione in procedura sommaria (art. 85 LEF) od ordinaria (art. 85a LEF), in particolare quando l’escusso intenda dimostrare eventuali pagamenti successivi alla decisione di merito fatti in mano dell’escusso, che quest’ultimo non ha comunicato o ha rifiutato di comunicare all’ufficio d’esecuzione (sentenza della CEF 14.2022.49 del 28 settembre 2022 consid. 2.2 e il rinvio). Nel caso in cui le parti divergono sull’ammontare dei pagamenti, spetta pertanto al giudice determinarsi in merito e non all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza. Il ricorso è di conseguenza irricevibile.

4.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 46 — letto nella versione del 1 luglio 2022; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 17, Art. 80, Art. 81, Art. 85 e Art. 85a — letto nella versione del 1 agosto 2021; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 20a — letto nella versione del 1 gennaio 2022; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2026.