Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

15.2022.68

Rifiuto di dar seguito alla domanda dell’escusso di non dar notizia a terzi di un’esecuzione. Ricorso fondato esclusivamente sulla contestazione del credito vantato dall’escutente

Rubrum

Incarto n.

Lugano

12 settembre 2022

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 19 maggio 2022 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro il provvedimen­to del 13 maggio 2022 con cui ha respinto la domanda del ricorrente di non dar notizia a terzi dell’esecuzione n. __________ promossa nei suoi confronti da

PI 1,

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il 7 aprile 2022 RI 1 ha presentato dinanzi alla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) una domanda di non dar notizia a terzi dell’esecuzione n. __________ che PI 1 aveva promosso nei suoi confronti il 21 ottobre 2021 per l’incasso di fr. 843.10 oltre agli interessi del 5% dall’11 giugno 2018;

che preso atto della richiesta, con scritto del 14 aprile 2022 l’UE ha assegnato all’escutente un termine fino al 6 maggio 2022 per comunicare se aveva avviato una procedura di eliminazione dell’opposizione interposta dall’escusso il 5 novembre 2021 (“rigetto dell’opposizione” [art. 80 segg. LEF] o azione giudiziaria di accertamento [art. 79 LEF]) o se il debitore aveva pagato integralmente il suo credito, corredando l’eventuale comunicazione delle relative prove con l’avvertenza per cui in caso di mancata comunicazione l’esecuzione non sarebbe più stata portata a conoscenza di terzi (a norma dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF);

che mediante e-mail del 12 maggio 2022 PI 1 ha informato l’Ufficio di aver avviato quello stesso giorno una procedura di rigetto dell’opposizione davanti alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona, producendo copia dell’istanza e della ricevuta dell’invio per raccomandata;

che sulla base dei predetti documenti, tramite provvedimento del 13 maggio 2022 l’UE ha respinto la domanda di non dar notizia a terzi;

che con ricorso del 19 maggio 2022 RI 1 si aggrava contro tale decisione, contestando il corretto adempimento dell’inter­ven­­to dentistico che PI 1 aveva eseguito su suo figlio __________ nel 2018;

che tuttavia né l’ufficio d’esecuzione né l’autorità di vigilanza – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – sono competenti per esaminare censure riguardanti l’esistenza o l’importo dei crediti posti in esecuzione (sentenza della CEF 15.2022.93 del 26 agosto 2022);

che il ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF è infatti ammesso solo contro provvedimenti dell’ufficio d’esecuzione (o dei fallimenti) per violazione di una norma di diritto o errori d’apprez­­zamento che rientrano nella competenza dell’ufficio, ad esempio la decisione che respinge la richiesta di non dar notizia di un’ese­­cuzione a terzi giusta l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF;

che se intende contestare il credito vantato dall’escutente, nella fattispecie l’escusso lo dovrà fare nella procedura di rigetto dell’op­posizione promossa dal procedente il 12 maggio 2022 (art. 80-82 LEF);

che il ricorso in esame, che ha carattere sussidiario rispetto alla via giudiziaria (art. 17 cpv. 1 LEF), è pertanto irricevibile;

che stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alla controparte né il ricorso né la sentenza, come peraltro suggerito dall’UE nelle sue osservazioni del 25 maggio 2022;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si asse-gnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 46 — letto nella versione del 1 luglio 2022; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 8a, Art. 17, Art. 79, Art. 80, Art. 81 e Art. 82 — letto nella versione del 1 agosto 2021; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 20a — letto nella versione del 1 gennaio 2022; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2026.