Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

16.1995.104

16.1995.104

Rubrum

Incarto n.
16.95.00104

Lugano

31 gennaio 1996

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 maggio 1995 presentato da

patr. dall’avv. __________

contro

la sentenza 16 maggio 1995 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza da

patr. dall’avv. __________

con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

Considerandi

in fatto e in diritto:

1.

Con istanza 27 marzo 1995 __________ ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal padre __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 6’600.-, importo corrispondente al contributo alimentare arretrato per i mesi da dicembre 1994 a marzo 1995, e fr. 300.- quale indennità legale. A valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto il verbale 18 novembre 1993 (doc. B) dal quale risulta l’impegno assunto dal padre di versarle l’importo di fr. 1’650.- mensili a titolo di contributo alimentare.

In sede di contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo che il contributo alimentare da lui riconosciuto per il mantenimento della figlia era da intendersi sino al raggiungimento della maggiore età di quest’ultima, ossia sino al 5 agosto 1994.

2.

Con il querelato giudizio il segretario assessore, dopo aver qualificato il titolo prodotto dall’istante a sostegno della sua domanda di rigetto dell’opposizione quale transazione giudiziale anzichè decreto cautelare come ventilato dall’istante, lo ha interpretato nel senso di un impegno del padre di corrispondere alla figlia un contributo alimentare sino all’ultimazione della sua formazione scolastica. Egli ha conseguentemente accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 6’600.- pari al contributo alimentare per i mesi da dicembre 1994 a marzo 1995. Per l’ulteriore pretesa di pagamento di un’indennità legale di

fr. 300.-, il primo giudice ha invece respinto l’istanza non sussistendo alcun titolo di rigetto dell’opposizione.

3.

Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento.

Il ricorrente rimprovera al giudice di aver erroneamente dedotto dall’accordo giudiziale sottoscritto dalle parti (doc. B) l’esistenza di un titolo esecutivo che legittimasse l’istante a procedere all’ incasso dell’importo posto in esecuzione.

Con osservazioni 19 giugno 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.

4.

Preliminarmente, la documentazione allegata alle osservazioni 19 giugno 1995 deve essere estromessa dall’incarto in applica-zione dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove o eccezioni.

5.

Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).

6.

Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.). Questo esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF.

Per l’art. 80 cpv. 2 LEF le transazioni e le ricongnizioni giudiziali sono parificate a sentenze esecutive e giustificano il rigetto definitivo dell’opposizione.

Nella concreta fattispecie, ai fini dell’ottenimento del rigetto definitivo dell’opposizione l’istante ha prodotto l’accordo

sottoscritto dai genitori il 18 novembre 1993 nell’ambito della procedura di divorzio tra di loro pendente dinnanzi al Pretore di Mendrisio-Sud e formalizzato nel verbale d’udienza del 18 novembre 1993 (doc. B). Dalla clausola no. 4 di questo accordo si evince l’impegno assunto dal convenuto di versare un contributo alimentare di fr. 1’650.- mensili per il mantenimento della figlia qui istante.

Simile accordo può formalmente costituire titolo di rigetto definitivo dell’ opposizione (JdT 1968 II 117) ossia, nel caso concreto, in favore dell’istante, nel frattempo divenuta maggio-renne.

7.

Controversa nel caso concreto è la determinazione della durata dell’obbligo alimentare del padre nei confronti della figlia, in particolare di sapere se egli si sia assunto l’impegno di provvedere al mantenimento della figlia solo sino al raggiungimento della maggiore età oppure sino all’ultimazione dei suoi studi.

L’interpretazione della volontà delle parti fornita dal segretario assessore nel senso che il padre si sarebbe assunto l’obbligo di provvedere al mantenimento della figlia oltre il compimento del ventesimo anno, non è arbitraria.

Infatti, sottoscrivendo la clausola no. 4 dell’accordo 18 novembre 1993 il convenuto si è impegnato a versare alla figlia __________ un contributo alimentare di fr. 1’650.- a far tempo dal 1° settembre 1994 (cfr. clausola no. 3), ossia dopo il raggiungimento della maggiore età, evento che si sarebbe verificato il 5 agosto 1994. Se l’obbligo di mantenimento del padre nei confronti della figlia era da intendersi solo sino alla maggiore età di quest’ ultima e non oltre, non vi sarebbe stata oggettiva necessità della clausola no. 4 che rappresenta una deroga al principio generale di cui all’art. 277 cpv. 1 CC, tacita ma indiscutibile.

8.

Per quanto attiene alla censura ricorsuale secondo la quale l’impegno di pagamento del convenuto era subordinato ad una condizione che l’istante non ha provato essersi realizzata, ossia la frequentazione di un istituto scolastico, questa non merita di essere approfondita poichè proposta per la prima volta in questa sede.

9.

Alla luce di quanto sopra esposto la decisione impugnata, nella quale non è ravvisabile il titolo di cassazione invocato dall’ insorgente, deve essere confermata.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF

pronuncia:

1.

Il ricorso per cassazione 26 maggio 1995 __________ è respinto.

2.

Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.- già anticipati dal ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Intimazione a:

Comunicazione alla Pretura del distretto di Mendrisio-Sud

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 277 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 80 e Art. 81 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 148, Art. 321 e Art. 327 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.