Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

16.1995.167

16.1995.167

Rubrum

Incarto n.
16.95.00167

Lugano

14 novembre 1995

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 novembre 1995 presentato da

__________ rappr. __________

contro

la sentenza 26 ottobre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 11 agosto 1995 nei confronti di

con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 1’106.05 oltre al rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

Considerandi

in fatto e in diritto:

che con istanza 11 agosto 1995 il __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’106.05, importo corrispondente agli interessi di ritardo maturati sull’imposta comunale dovuta per il 1989, nonchè il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di questa somma;

che con la sua istanza il __________ ha voluto chiaramente promuovere un’azione creditoria soggetta alla procedura ordinaria inappellabile di cui agli art. 291 segg. CPC;

che tuttavia il Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, ritenuta - a torto - la propria competenza, ha fatto capo ai principi della procedura sommaria in materia di esecuzioni e fallimenti concludendo alla reiezione dell’istanza in assenza di un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF;

che l’art. 97 CPC impone al giudice di esaminare d’ufficio - prima di affrontare il merito della causa - l’esistenza dei presupposti processuali, tra i quali la sua competenza per materia (cifra 3);

che l’art. 1 cpv. 1 lett. e del Regolamento sull’organizzazione della Pretura del Distretto di Lugano esclude dalle competenze della Sezione 5 la trattazione delle cause a procedura ordinaria inappellabile, considerata la sanzione prevista all’art. 5 cpv. 2 dello stesso regolamento;

che inoltre la decisione è stata presa adottando una procedura diversa da quella richiesta dalla domanda onde la stessa è rimasta senza risposta per quanto riguarda il merito del contendere;

che quest’ultimo motivo la sentenza impugnata dev’essere annullata perchè è arbitraria a dipendenza della manifesta violazione di una norma del diritto formale (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, art. 327 , n. 6);

che, a dipendenza della carente competenza del giudice, la cassazione si attua in virtù dell’art. 327 lett. a CPC;

che pertanto gli atti devono essere rinviati alla Pretura di Lugano affinchè proceda alla trasmissione dell’incarto al giudice competente il quale dovrà istruire la causa secondo i disposti di cui agli art. 291 segg. CPC;

che vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse e spese di giustizia né si assegnano ripetibili;

che non torna conto, per evidenti motivi di economia processuale e stante la chiara situazione giuridica, intimare il ricorso alla controparte (II CCA 19 settembre 1994 in re F.SA/I),

Per i quali motivi,

pronuncia:

1.

Il ricorso per cassazione 3 novembre 1995 del __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 26 ottobre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5 è annullata e gli atti sono rinviati alla Pretura di Lugano affinchè li trasmetta al giudice compe-tente per la trattazione della causa ai sensi dei considerandi.

2.

Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

3.

Intimazione a:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 80 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 97, Art. 291 e Art. 327 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.