Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

16.1995.90

16.1995.90

Rubrum

Incarto n.
16.95.00090

Lugano

15 novembre 1995

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 maggio 1995 presentato da

(rappr. dal __________, patr. dall’avv. __________)

Contro

la sentenza 24 marzo 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 27 agosto 1992 da

patr. dall’avv. __________

tendente ad ottenere la condanna dell’ente pubblico al pagamento di fr. 7’509.35 oltre accessori a titolo di risarcimento danni, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

viste le osservazioni al ricorso presentate dalla controparte,

Considerandi

in fatto e in diritto:

che il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali in particolare la capacità delle parti (art. 97 cifra 4 CPC), sia essa quella di essere parte sia essa quella processuale;

che il Comune ticinese gode della capacità di essere parte in un processo avendo la personalità giuridica propria (art. 1 LOC), ma l’art. 13 lett. e LOC riserva all’assemblea comunale - rispettivamente al Consiglio comunale (art. 42 cpv. 2 LOC) - l’autorizzazione a intraprendere o a stare in lite, con la sola eccezione delle cause provvisionali o possessorie o di quelle amministrative (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 38, n. 3; Rep 1967 226; DTF 102 Ia 400);

che la controversia in esame, fondata sull’art. 58 CO, è un’azione civile ordinaria e soggiace al citato disposto della LOC;

che dagli atti di causa manca la prova che il Consiglio comunale di __________ abbia autorizzato il Comune a stare in causa nei confronti della pretesa dell’istante;

che quindi il ricorso, presentato da una parte alla quale difetta il presupposto della capacità processuale (art. 142 lett. a CPC), è nullo così come l’udienza di discussione e tutti gli atti successivi di causa, compresa la sentenza qui impugnata;

che gli atti vanno così ritornati al pretore affinchè abbia a riprendere la procedura, dall’aultimo atto processuale valido in poi;

Per i quali motivi,

visti gli art. 97 e 142 CPC, per le spese gli art. 147 segg. CPC

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 2 maggio 1995 del __________ è nullo.

II. Nella causa inc. no. 132/92 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città sono dichiarati nulli la risposta di causa così come tutti gli atti processuali successivi, compresa la sentenza 25 marzo 1995.

§ Gli atti sono ritornati al pretore per gli incombenti di cui ai considerandi.

III. Non si prelevano tasse nè spese.

Il __________ verserà alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.

IV. Intimazione a:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 58 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 97, Art. 142 e Art. 147 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati, Art. 1, Art. 13 e Art. 42 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 15 giugno 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2004, 1 luglio 2006, 1 gennaio 2007, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2011, 1 agosto 2014, 15 settembre 2018, 1 marzo 2019, 1 ottobre 2021, 1 gennaio 2022 e 1 giugno 2022.