Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

16.1996.31

16.1996.31

Rubrum

Incarto n.
16.96.00031

Lugano

29 marzo 1996/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 marzo 1996 presentato da

contro

la sentenza 12 febbraio 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1 nella causa civile a procedura inappellabile promossa con istanza 11 gennaio 1996 da

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’066.30 oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Losanna, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

Considerandi

in fatto e in diritto:

che con istanza 11 gennaio 1996 la __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 6’066.30 oltre accessori, a saldo dello scoperto per l’utilizzo della carta VISA no. __________ di cui egli è titolare;

che all’udienza di contraddittorio, benché regolarmente citato, il convenuto non ha fatto atto di comparsa;

che con il querelato giudizio il pretore, accertata la fondatezza della pretesa dell’istante sulla base della documentazione prodotta, alla quale il convenuto non ha opposto nessuna contestazione, ha accolto l’istanza;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice la violazione dell’art. 295 cpv. 1 CPC per non aver indetto una seconda udienza per la discussione dell’istanza;

che l’art. 295 cpv. 1 CPC nella formulazione alla quale fa riferimento il ricorrente nel suo ricorso, è stato abrogato il 1° marzo 1995 con l’entrata in vigore del nuovo testo che così recita: “Se le parti, o una di esse, non compaiono all’udienza, il giudice procede nella lite giudicando in base all’istanza e alle prove addotte; la citazione deve rendere edotte le parti sulle conseguenze della mancata comparsa.”;

che sulla citazione all’udienza notificata al convenuto figura a chiare lettere l’avvertenza circa le conseguenze della mancata comparsa all’udienza;

che quindi il ricorrente non può dolersi in questa sede del disinteresse dimostrato per la causa svoltasi dinnanzi al giudice di prime cure;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 372 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

1.

Il ricorso per cassazione 4 marzo 1996 di __________ è respinto.

2.

Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.

3.

Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 148, Art. 295, Art. 327, Art. 331 e Art. 372 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.