Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

16.1999.14

16.1999.14

Rubrum

Incarto n.
16.99.00014

Lugano

2 marzo 1999/kc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 6 febbraio 1999 presentato da

Contro

la sentenza 2 febbraio 1999 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 9 dicembre 1998 da

__________ rappr. __________

con la quale l‘istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta

dall’escusso al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domanda accolta dal primo

giudice,

letti ed esaminati gli atti

Considerandi

in fatto e in diritto: che con istanza 9 dicembre 1998 lo __________ -per il tramite dell’Ufficio esazione e condoni- ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 3’835.75 oltre accessori, corrispondenti all’imposta cantonale per il 1996;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo al quale l’escusso non ha opposto nessuna valida eccezione non avendo fatto atto di comparsa al contraddittorio, ha accolto l’istanza;

che con atto ricorsuale 6 febbraio 1999 __________ è insorto contro il predetto giudizio;

che in merito alla contestazione del ricorrente secondo la quale non gli sarebbe pervenuta la citazione all’udienza del 2 febbraio 1999, dalle risultanze istruttorie risulta che questa gli è stata regolarmente notificata con invio raccomandato no. 310 al suo domicilio a __________;

che la censura è pertanto infondata ritenuto che, per costante giurisprudenza del Tribunale federale, in caso di invio raccomandato questo si ritiene notificato al destinatario l’ultimo dei sette giorni utili durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (art. 169 cpv. 1 lett. d, e Ordinanza (1) della legge sul servizio delle poste RS 783.01; DTF 116 Ia 90 consid. 2a; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124, n. 4, 9 e 11), ragione per la quale il ricorrente non può dolersi in questa sede della sua mancata partecipazione all’udienza di discussione dell’istanza;

che in ogni caso, anche le ulteriori argomentazioni esposte dal ricorrente nel proprio gravame non sono tali da giustificare la sua opposizione al PE siccome non rientrano tra le eccezioni previste dall’art. 81 LEF;

che pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, si rileva manifestamente infondato;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che data la particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse né spese di giustizia,

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 6 febbraio 1999 __________ è respinto.

2.

Il presente giudizio è esente da tasse e spese.

3.

Intimazione a:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna:

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 81 — letto nella versione del 1 gennaio 1997; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 117, Art. 313 e Art. 327 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.