Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

16.1999.35

16.1999.35

Rubrum

Incarto n.
16.99.00035

Lugano

14 luglio 1999/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 marzo 1999 presentato da

__________ patr. __________

contro

la sentenza 16 marzo 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 9 febbraio 1999 da

patr. dall’avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta

dall’escusso al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

Considerandi

in fatto e in diritto:

1.

Il 22 aprile 1997 __________ ha concluso con la Immobiliare __________ un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di 4 locali e mezzo in uno stabile di proprietà di quest’ultima a __________.

Con istanza 9 febbraio 1999 __________, nuovo proprietario dello stabile, ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dal conduttore al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 4’500.- pari alle pigioni maturate sino al 30 giugno 1998. A valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto il contratto di locazione 22 aprile 1997 (doc. B) nonché lo scritto 19 giugno 1998 (doc. A) dal quale risulterebbe l’impegno di pagamento delle pigioni scoperte da parte del convenuto.

2.

Con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall’istante alla quale l’escusso, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l’istanza.

3.

Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 31 marzo 1999, __________ __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto, per aver dedotto dalla documentazione prodotta dall’istante un valido riconoscimento di debito.

Con osservazioni 23 aprile 1999 la controparte postula la reiezione del ricorso.

4.

La documentazione prodotta con il ricorso deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni. Ciò concerne in particolare la fotocopia di un accordo 15 giugno 1998, firmato "__________ e "__________", il cui contenuto è peraltro diverso dalla pattuizione riferita nel doc. A.

5.

Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).

6.

Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro.

Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; DTF 105 III 44; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 20; D. Staehelin, op.cit., n. 50 ad art. 84 LEF).

7.

Contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, dalla documentazione prodotta dall’istante non è possibile dedurre l’esistenza di un valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione. Infatti, sia nel precetto esecutivo, sia nell'istanza di rigetto il procedente identifica il titolo esecutivo nell' "accordo raggiunto con l'amministratore __________ " in merito al "mancato versamento affitti prima del 30.06.98". Si tratta pertanto dello scritto 19 giugno 1998 di __________ di __________ a __________ con cui gli venivano comunicati i termini di un "accordo circa il pagamento degli affitti ancora scoperti fino al 30 giugno 1998", riferendo che __________ si era impegnato a versare all'ufficio scrivente l'importo di fr. 4'500.- a saldo di ogni reciproca pretesa relativa al contratto di locazione che era stato contestualmente rescisso per lo stesso 30 giugno (doc. A). Documento che non configura riconoscimento di debito alcuno: non è sottoscritto dall'escusso (ciò che di per sé basta per verificare la carente qualità della lettera ai fini esecutivi), né è diretto alla società locatrice secondo il contratto doc. B; ma neanche è rivolto al procedente, sulla cui qualità di creditore non si ha nessuna indicazione.

8.

Alla luce di quanto sopra esposto, il giudizio impugnato, che ha erroneamente concluso all’esistenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall’istante, deve essere annullato essendo frutto di una valutazione grossolanamente errata degli atti di causa con conseguente erronea applicazione del diritto esecutivo.

Per il che il ricorso deve essere accolto e l'istanza decisa come richiesto dall'art. 332 cpv. 2 CPC.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 29 marzo 1999 __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 16 marzo 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L’istanza 9 febbraio 1999 __________ è respinta.

2. La tassa di giustizia in fr. 120.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico..

II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico __________ il quale rifonderà al ricorrente l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 82 — letto nella versione del 1 gennaio 1997; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 148, Art. 321, Art. 327 e Art. 332 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.