Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

16.2001.75

16.2001.75

Rubrum

Incarto n.
16.2001.00075

Lugano

20 febbraio 2002/kc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 settembre 2001 presentato da

(patr. dall'avv. __________)

contro

la sentenza 20 luglio 2001 del Giudice di pace supplente del circolo di Pregassona nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 23 aprile 2001 da

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 249.10 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

Considerandi

in fatto e in diritto:

1.

Con istanza 23 aprile 2001 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 249.10 a saldo della fattura emessa il 9 marzo 1999 per la fornitura di merce a quest'ultima (doc. A), la successiva fornitura essendo invece stata regolarmente saldata dalla convenuta (doc. B e C).

Quest'ultima si è opposta alla pretesa avversaria contestando di aver ricevuto la merce oggetto della fatturazione controversa.

2.

Con il querelato giudizio il giudice di pace ha accolto l'istanza non avendo la convenuta provato il mancato ricevimento della merce fatturata il 9 marzo 1999.

3.

Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 24 settembre 2001, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto, in particolare l'art. 8 CC, ponendo a suo carico l'onere della prova del mancato ricevimento della merce fatturata dall'istante il 9 marzo 1999, mentre spettava a quest'ultima provarne l'effettiva fornitura.

Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

4.

Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi: per essere definita arbitraria una violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile, così che è possibile scostarsi da questa scelta solamente se la soluzione censurata appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).

5.

L'art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provarla, ritenuto che la mancata prova dei fatti costitutivi del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).

Nel rispetto di questo principio, il giudice valuta poi nel modo previsto dal diritto procedurale, secondo il suo libero convincimento (art. 90 CPC), quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (DTF 84 II 33, 80 II 298; Rep 1989 440; Kummer, op.cit., n. 64 ad art. 8 CC).

In questo senso spetta al creditore dimostrare l'esistenza del rapporto giuridico all'origine del suo credito, mentre il debitore deve dimostrarne l'estinzione (Kummer, op.cit., n. 146 segg. e 160 ad art. 8 CC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 183, m. 27). Trattandosi come in concreto di una pretesa derivante da un contratto di compravendita (art. 184 CO), a fronte della contestazione dell'acquirente il venditore deve provare di aver fornito la merce.

6.

Nella fattispecie, avendo la convenuta espressamente contestato di aver ricevuto la merce fatturata il 9 marzo 1999 (doc. A), che non contesta invece di aver ordinato telefonicamente come allegato dall'istante, spettava a quest'ultima fornire la prova dell'invio, prova che l'istante non ha neppure tentato di allegare. A tal fine nulla giova il fatto di aver inviato alla convenuta la fattura e numerosi richiami di pagamento rimasti senza risposta, non potendosi dedurre dalla mancata contestazione di questa documentazione il riconoscimento di un credito che la convenuta considera inesistente (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 183, m. 29).

Come correttamente evidenziato dalla ricorrente, accogliendo la pretesa dell'istante nonostante le sue contestazioni e l'assenza di ogni prova circa l'avvenuto invio della merce fatturata, il giudice di pace ha manifestamente violato l'art. 8 CC (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 183, m. 1).

7.

Ne discende che il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato (art. 327 lett. g CPC), deve essere accolto.

Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia con la conseguente reiezione dell'istanza.

Tasse e spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 4 settembre 2001 di __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 20 luglio 2001 del Giudice di pace supplente del circolo di Pregassona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza è respinta.

2. La tassa di giustizia di fr. 35.- e le spese di questa sede di fr.

30.-, da anticipare come di rito dalla parte istante, rimangono

a suo carico.

II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-,

già anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico di __________ la quale rifonderà alla ricorrente fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.

III. Intimazione a:

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Pregassona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 184 — letto nella versione del 1 giugno 2001; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 8 — letto nella versione del 1 gennaio 2001; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 90, Art. 148, Art. 327 e Art. 332 — letto nella versione del 1 gennaio 2001; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2004, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.