Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

16.2003.57

rigetto provvisorio - stralcio ricorso per ritiro a seguito del fallimento della controparte

Rubrum

Incarto n.

Lugano

8 novembre 2004/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 giugno 2003 presentato da

RI 1

patr. dall' RA 1

contro

la sentenza 20 maggio 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2002.01799) promossa con istanza 4 ottobre 2002 nei confronti di

CO 1

patr. dall'avv. __________ i, Lugano

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

Considerandi

in fatto e in diritto:

che con istanza 4 ottobre 2002 RI 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 4'682.90 oltre accessori rivendicati a saldo delle fatture emesse il 16 maggio 2001 e 16 maggio 2002 per prestazioni di natura contabile effettuate per conto della convenuta, e meglio come al riconoscimento di debito sottoscritto il 16 maggio 2002 dall'amministratore unico di quest'ultima;

che con sentenza 20 maggio 2003 il Pretore ha respinto l'istanza non essendovi identità tra il titolo di credito indicato nel PE (fatture 16 maggio 2002) e quello figurante nell'istanza e negli atti (riconoscimento di debito 16 maggio 2002);

che con il presente tempestivo gravameCO 1RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC;

che con scritto 22 luglio 2003 la controparte ha comunicato la propria rinuncia a formulare osservazioni al ricorso informando nel contempo questa Camera di aver chiesto l'autofallimento;

che a dipendenza di questa comunicazione la ricorrente ha chiesto la sospensione della procedura ricorsuale;

che a seguito dell'avvenuta pronuncia del fallimento della convenuta e della conseguente sua radiazione dal Registro di commercio la ricorrente, con scritto 4 novembre 2004, ha comunicato a questa Camera di ritirare il proprio ricorso;

che in tali circostanze la procedura ricorsuale deve essere stralciata dai ruoli per desistenza (art. 352 cpv. 1 CPC);

che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio, con conseguente restituzione alla ricorrente dell'anticipo di fr. 230.- a suo tempo versato, mentre alla controparte, non più esistente, non vengono assegnate ripetibili, non avendo peraltro presentato osservazioni al ricorso.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

1.

Il ricorso per cassazione 2 giugno 2003 di RI 1 è stralciato dai ruoli.

2.

Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione a:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 327 e Art. 352 — letto nella versione del 1 luglio 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.