Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

16.2004.123

ricevibilità ricorso per cassazione - motivazione insufficiente - nullità del ricorso

Rubrum

Incarto n.
16.2004.123

Lugano

27 dicembre 2004/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 dicembre 2004 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 22 novembre 2004 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno Città nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2002.15) promossa con istanza 2 luglio 2002 nei confronti di

CO 1

patr. dall' RA 2

con la quale l'istante ha chiesto l'annullamento di alcune decisioni prese all'assemblea condominiale del 10 maggio 2002, domanda respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

Considerandi

in fatto e in diritto:

che con istanza 2 luglio 2002 __________ RI 1 ha convenuto in giudizio la CO 1” postulando l'annullamento di alcune decisioni prese all'assemblea condominiale del 10 maggio 2002, e segnatamente quelle riferite alla chiave di riparto delle spese condominiali, domanda alla quale la convenuta si è opposta;

che con sentenza 22 novembre 2004 il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno Città ha respinto l'istanza ritenendo la chiave di riparto delle spese condominiali adottata dall'assemblea condominiale conforme alle norme di legge e al regolamento della proprietà per piani;

che il 9 dicembre 2004 __________ RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, pena nullità (cpv. 3) deve contenere le domande di ricorso, così come i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato,

che nel caso concreto il contenuto del ricorso 9 dicembre 2004 non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l'applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a riproporre la propria contestazione in merito all'addebito a tutti i condomini dei costi di traduzione dei verbali e delle comunicazioni dell'amministrazione;

che le allegazioni del ricorrente risultano pertanto difformi dallo scopo di sostanziare la presenza di uno dei motivi di cassazione previsti dalla legge;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

1.

Il ricorso 9 dicembre 2004 di __________ RI 1 è nullo.

2.

Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 148, Art. 327, Art. 329 e Art. 331 — letto nella versione del 1 luglio 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.