Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

16.2004.79

rigetto definitivo dell'opposizione - sentenza come titolo esecutivo - estinzione del debito - modo di proporre l'eccezione di compensazione - tassa di giustizia conforme alla tariffa - indennità a parte non patrocinata

Rubrum

Incarto n.
16.2004.79

Lugano

20 dicembre 2004/kc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney–Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 settembre 2004 presentato da

RI 1 e

RI 2

(patr. dall'avv. RA 1)

contro

la sentenza 8 settembre 2004 del Giudice di pace del circolo del Gambarogno, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. 63/Def/4) promossa con istanza 24 giugno 2004 da

CO 1 e

CO 2 e

CO 3

con la quale gli istanti hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dai convenuti al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domanda parzialmente accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

Considerandi

in fatto e in diritto:

che con istanza 24 giugno 2004 __________ __________ e __________ LCO 2 hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ RI 1 con __________ RI 2 al PE n. __________ dell'UEF di Locarno loro notificato per l'incasso di fr. 1'050.– oltre accessori rivendicati a saldo delle tasse, spese e ripetibili riconosciute agli istanti con sentenza 16 luglio 2003 (doc. B) e decreto esecutivo 15 aprile 2004 della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna (doc. C), decisioni passate in giudicato e prodotte a valere quale titolo esecutivo;

che con sentenza 8 settembre 2004 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dagli istanti, ha accolto la loro domanda di rigetto limitatamente all'importo di fr. 800.–, avendo i convenuti pagato, il 1° luglio 2004, fr. 250.–;

che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 23 settembre 2004,

__________ RI 1 e __________ RI 2 sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC; i ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale non ammettendo l'eccezione di compensazione da loro sollevata, e contestano inoltre il riconoscimento agli istanti di un'indennità, nonché l'ammontare della tassa di giustizia posta a loro carico;

con osservazioni 10 ottobre 2004 __________ CO 3 ha postulato la reiezione del ricorso;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);

che quest'esame tende ad accertare l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo, ciò che comprende la verifica della regolarità e autenticità della forma del titolo, la regolarità della sua intimazione e la sua forza di cosa giudicata;

che mentre non è in discussione la qualifica di titolo esecutivo della sentenza 16 luglio 2003 (doc. B) e del decreto esecutivo 15 aprile 2004 (doc. C) così come l'esigibilità del credito posto in esecuzione che si riferisce al saldo dovuto dai convenuti per le tasse, spese e ripetibili riconosciute agli istanti (sul totale di fr. 1'779.65 i convenuti hanno infatti pagato fr. 729.65), controverso è il fatto di sapere se i convenuti abbiano o meno provato di aver estinto il loro debito (art. 81 cpv. 1 LEF);

che nell'ambito di una procedura di rigetto definitivo dell'opposizione, l’eccezione di estinzione del debito non deve essere semplicemente resa verosimile, ma deve essere provata con documenti che siano idonei a provare l'esistenza della contropretesa, ossia una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LEF oppure un riconoscimento incondizionato da parte della controparte attestante una pretesa creditoria liquida e indiscutibile (“mit völlig eindeutigen Urkunden” cfr. DTF 115 III 100 cons. 4, con rif.);

che trattandosi dell'eccezione di estinzione del debito per compensazione, l'escusso deve portare la prova dell'insieme dei presupposti per la compensazione: reciprocità dei crediti da compensare, esigibilità del credito compensante e diritto di azione, esecutorietà del credito da compensare e identità di natura dei crediti in questione (D. Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 81; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 239);

che nel caso di specie, a prescindere dalla ricevibilità dell'eccezione di compensazione, che i convenuti hanno sollevato con scritto 16 luglio 2004 – contravvenendo così all'art. 20 cpv. 2 LALEF secondo il quale è all’udienza di contraddittorio e solo in quella sede, non prima e non dopo, che le parti devono esporre verbalmente o per iscritto le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito ed è in quell’occasione che esse devono produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni (Cocchi / Trezzini, CPC–TI, ad art. 20 LALEF, m. 5 e 6), ritenuto che le allegazioni e contestazioni proposte in altra sede non possono essere prese in considerazione –­ la stessa è, in quanto tale, infondata;

che infatti, la sentenza sulla quale i convenuti basano il loro credito di fr. 800.– a titolo di ripetibili, concerne una vertenza che opponeva i convenuti al solo __________ CO 3 (cfr. sentenza 10 febbraio 2004 del Consiglio di Stato);

che pertanto non vi è reciprocità dei crediti ai sensi dell'art. 120 cpv. 1 CO, la quale è data quando nell'ambito di due obbligazioni la posizione dei creditori e dei debitori deve essere ripartita fra due persone, in modo tale che ognuna di esse sia contemporaneamente creditrice dell'una e debitrice dell'altra obbligazione (Aepli, in Zürcher Kommentar, 1991, n. 21 ad art. 120 CO), ciò che non si avvera nel caso di specie poiché debitore dell'importo posto in compensazione è solamente __________ CO 3 mentre titolare del credito posto in esecuzione sono, oltre al medesimo, anche __________ e __________ CO 1;

che di conseguenza la sentenza impugnata, che correttamente non ha ammesso la compensazione con il credito di fr. 800.– fatto valere irritualmente dai convenuti, non può essere censurata;

che neppure può essere censurata la ripartizione delle spese effettuata dal primo giudice, ritenuto che l'importo di fr. 250.– è stato pagato dai convenuti dopo l'inoltro dell'istanza, di modo che la loro acquiescenza vale quale soccombenza (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 352, m. 12);

che in merito al riconoscimento alla parte istante di una somma a titolo di indennità va rilevato che, contrariamente a quanto preteso dai ricorrenti, anche la parte non patrocinata da un legale ha diritto a un'indennità, segnatamente volta a compensare almeno gli inconvenienti e il dispendio di tempo ingiustamente causatole dal processo (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 150, m. 10; DTF 113 Ib 353);

che da ultimo non può neppure essere censurata la tassa di giustizia fissata dal primo giudice poiché, contrariamente a quanto preteso dai ricorrenti la stessa rientra nei limiti massimi previsti dall'art. 48 OTLEF e non è quindi arbitraria (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 148, m. 51);

che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto;

che le spese seguono la soccombenza mentre non si assegnano ripetibili alla parte istante ritenuto che l'allegato di osservazioni è stato sottoscritto unicamente da __________ CO 3.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 21 settembre 2004 di __________ RI 1 e __________ RI 2 è respinto.

2.

Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.–, già anticipati dai ricorrenti, rimangono a loro carico in solido. Non si assegnano ripetibili per questa sede.

3.

Intimazione:

–;

–;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 120 — letto nella versione del 1 luglio 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 80 e Art. 81 — letto nella versione del 1 luglio 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 148 e Art. 327 — letto nella versione del 1 luglio 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 48 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.