Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

16.2004.99

ricorso per cassazione - violazione del diritto di essere sentito - mancato rinvio di un'udienza - domanda di rinvio evasa con la sentenza- dovere di diligenza che compete alla parte - rigetto definitivo dell'opposizione - decisione di tassazione passata in giudicato - interessi di mora

Rubrum

Incarto n.
16.2004.99

Lugano

22 dicembre 2004/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 ottobre 2004 presentato da

RI 2

contro

la sentenza 11 ottobre 2004 del Giudice di pace del circolo di Carona, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. S04-253) promossa con istanza 27 maggio 2004 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

Considerandi

in fatto e in diritto:

che con istanza 27 maggio 2004 il CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ RI 2 al PE. n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 1'556.35 rivendicati a titolo di interessi di mora maturati sull'imposta comunale 1992;

che a valere quale titolo esecutivo l'autorità ha prodotto la notifica di tassazione decisione su reclamo del 26 febbraio 1993 riguardante l'imposta cantonale 1991-1992, la notifica del conguaglio dell'imposta comunale 1992 del 28 febbraio 1993, il richiamo di pagamento 31 maggio 1993 e la relativa diffida 31 luglio 1993 muniti dell'attestazione del loro passaggio in giudicato, così come il calcolo degli interessi di ritardo maturati sull'imposta comunale 1992 sino al 19 giugno 2001;

che con sentenza 11 ottobre 2004 il Giudice di pace, respinta preliminarmente una domanda di rinvio del contraddittorio presentata il 4 luglio 2004 dalla convenuta in quanto intempestiva e non suffragata da alcun valido motivo ai sensi dell’art. 136 CPC, ha accolto l'istanza pronunciando il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo summenzionato, individuando nella documentazione prodotta dall'istante un valido titolo esecutivo per l'importo posto in esecuzione;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. e) CPC; la ricorrente si duole innanzi tutto della lesione del suo diritto di essere sentita per il fatto che il giudice di pace non ha dato seguito alla sua domanda di rinvio dell’udienza, mentre nel merito osserva di aver liquidato l'imposta comunale 1999 rivendicata dall'istante, la cui pretesa sarebbe in ogni caso prescritta;

che per quanto attiene all’asserita violazione del diritto di essere sentito della ricorrente per il mancato accoglimento della sua domanda di rinvio dell'udienza fissata per l'8 luglio 2004, rispettivamente della mancata tempestiva comunicazione di questa decisione evasa solo con la sentenza, nonostante la richiesta sia stata formulata con invio raccomandato 5 luglio 2004, la censura ricorsuale è infondata;

che qualora la parte (o il suo rappresentante) sia impossibilitata per motivi gravi - quali malattia, infortunio, servizio militare, un impegno parlamentare o la comparsa davanti a un tribunale - di partecipare all’udienza, essa può chiederne il rinvio (art. 136 cpv. 1 CPC);

che la richiesta di rinvio, oltre a dover essere motivata, deve essere presentata tempestivamente così da permettere al giudice di determinarsi sulla fondatezza dei motivi addotti e, in caso di accoglimento della domanda, notificare in tempo utile alla controparte il rinvio dell’udienza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 136, m. 7);

che il giudice respinge la domanda processuale di rinvio se la ritiene non giustificata, intempestiva o incompatibile con le necessità del proseguimento del processo (art. 136 cpv. 2 CPC);

che sulle modalità di notifica di tale decisione, se l'art. 136 cpv. 3 CPC impone al giudice di pronunciarsi formalmente, ovvero con ordinanza, scopo della norma è anche quello di permettere alla parte che ha chiesto il rinvio di essere tempestivamente informata sull'esito della sua domanda (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 136, m. 8);

che nella fattispecie la domanda di rinvio è stata spedita dalla ricorrente solo tre giorni prima dell’udienza, ciò che ha verosimilmente impedito al giudice di informare in tempo utile la convenuta sull'esito negativo della sua domanda;

che in simili circostanze spettava semmai alla convenuta, che ha formulato la sua domanda di rinvio all'ultimo momento, farsi diligente e preoccuparsi dell'esito della sua istanza, non avendo ottenuto in tempo una risposta alla sua domanda (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 136, m. 9; CCC 5.6.2001 in re S.SA/G.SA) per cui, non avendolo fatto, ella non può ora lamentarsi in questa sede di non aver potuto presenziare al contraddittorio, anche perché dinanzi al giudice di pace è riconosciuta la facoltà di rappresentanza processuale a ogni persona in grado di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC);

che lo scritto dichiarazione 7 luglio 2004 e la documentazione allegata, non è stato a giusta ragione considerato dal primo giudice ritenuto che è al contraddittorio, e solo in quella sede, che le parti hanno la facoltà di far valere le loro argomentazioni e contestazioni (cfr. art. 20 cpv. 2 LALEF; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 20 LALEF, m. 5 e 6);

che neppure lo scritto 26 ottobre 2004 prodotto dalla ricorrente in questa sede, a prescindere dalla sua irrilevanza ai fini del giudizio, può essere considerato poiché l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (Staehelin D., Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);

che questo esame tende ad accertare l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo e il benfondato di eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;

che l’art. 222 vLT, applicabile alla fattispecie siccome riferita a un periodo fiscale precedente quello dell'entrata in vigore della nuova Legge Tributaria (1°gennaio 1995, cfr. art. 324 cpv. 2 LT), sancisce il principio secondo cui le decisioni di tassazione passate in giudicato sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF;

che in concreto è indubbio che la documentazione prodotta dall'istante costituisce valido titolo esecutivo;

che anche per quanto attiene agli interessi di mora, siccome previsti dalla LT (art. 219 e 220 per il rinvio di cui all’art. 269 vLT in materia di imposta comunale), gli stessi devono essere riconosciuti all’istante nella misura richiesta e rimasta incontestata dalla convenuta;

che pertanto la documentazione allegata all’istanza, alla quale l’escussa, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, tantomeno quella di prescrizione del credito fiscale, sollevata per la prima volta in questa sede e quindi tardivamente, costituisce valido titolo esecutivo per l’importo posto in esecuzione;

che di conseguenza il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:

1.

Il ricorso per cassazione 23 ottobre 2004 di __________ RI 2 è respinto.

2.

Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.Intimazione:

- ;

- Cancelleria

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 80, Art. 81 e Art. 219 — letto nella versione del 1 luglio 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 64bis, Art. 136, Art. 148, Art. 321 e Art. 327 — letto nella versione del 1 luglio 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sulle tasse di bollo, Art. 324 — letto nella versione del 1 luglio 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 marzo 2012, 28 dicembre 2012, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023 e 1 gennaio 2024.