Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

16.2005.116

ricevibilità ricorso per cassazione - ricorso nullo

Rubrum

Incarto n.

Lugano

26 ottobre 2005/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 12 ottobre 2005 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 29 settembre 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2004.148) promossa con istanza 30 aprile 20004 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza del debito di fr. 4'100.- oltre accessori di cui al PE n. __________ dell'UE di Lugano postulando nel contempo l'annullamento della procedura esecutiva, domande accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

Considerandi

in fatto e in diritto:

che con istanza 30 aprile 2004 __________ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, di accertata l'inesistenza del debito di fr. 4'100.- di cui al PE n. __________ dell'UE di Lugano fattole notificare da RI 1 per la restituzione di un prestito personale di tale importo, di cui l'escussa ha contestato l'esistenza avendo versato alla convenuta fr. 1'500.- effettivamente ricevuti;

che con sentenza 29 settembre 2005 il Segretario assessore ha accolto l'istanza e ha quindi accertato l'inesistenza del credito di fr. 4'100.- rivendicato dall'istante non avendo questa comprovato di aver prestato alla convenuta detto importo;

che con scritto 12 ottobre 2005, indirizzato alla Pretura, RI 1ha espresso il proprio disappunto circa l'esito della procedura contro di lei promossa;

che l'atto in questione, trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, è nullo;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 12 ottobre 2005 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Segretario assessore sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a manifestare il proprio dissenso circa l'accertamento dell'inesistenza del credito di fr. 4'100.- dalla stessa rivendicato nei confronti di CO 1

che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

1.

Il ricorso 12 ottobre 2005 di RI 1 è nullo.

2.

Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 148, Art. 313, Art. 327 e Art. 329 — letto nella versione del 1 luglio 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.