Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

16.2006.12

rigetto provvisorio dell'opposizione - vaglia cambiario quale titolo di rigetto - diritto di essere sentito - domanda di rinvio dell'udienza - spetta al richiedente farsi parte diligente e preoccuparsi dell'esito della sua domanda se non ottiene risposta in tempo utile

Rubrum

Incarto n.

Lugano

13 febbraio 2006/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 gennaio 2006 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 20 gennaio 2006 del Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella procedura in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2005.421) promossa con istanza 24 novembre 2005 nei confronti di

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al

PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domanda respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

Considerandi

in fatto e in diritto:

che con istanza 24 novembre 2005 RI 1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________ dell'UEF di Locarno notificatole per l'incasso di fr. 3'649.40 oltre accessori;

che a valere quale titolo di rigetto l'istante ha prodotto un vaglia cambiario sottoscritto dall'escussa;

che con sentenza 20 gennaio 2006 il Pretore, accertata la nullità del vaglia cambiario sul quale l'istante basa la sua domanda di rigetto poiché non conforme ai requisiti posti dal diritto cambiario, ha respinto l'istanza;

che con scritto 29 gennaio 2006, indirizzato alla Pretura e da questa trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, RI 1 rimprovera al primo giudice di aver emanato il proprio giudizio senza esprimersi sulla domanda di rinvio dell'udienza da lui formulata il 27 dicembre 2005;

che giusta l'art. 136 cpv. 1 CPC qualora la parte (o il suo rappresentante) sia impossibilitata per motivi gravi - quali malattia, infortunio, servizio militare, un impegno parlamentare o la comparsa davanti a un tribunale - di partecipare all’udienza, essa può chiederne il rinvio;

che la richiesta di rinvio, oltre a dover essere motivata, deve essere presentata tempestivamente così da permettere al giudice di determinarsi sulla fondatezza dei motivi addotti e, in caso di accoglimento della domanda, notificare in tempo utile alla controparte il rinvio dell’udienza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 136, m. 7);

che a prescindere dal fatto di sapere se la richiesta di rinvio 27 dicembre 2005 sia effettivamente giunta a destinazione, il Pretore avendo contestato tale circostanza, spettava in ogni caso all'istante farsi parte diligente e preoccuparsi dell'esito della sua istanza, non avendo ottenuto nessun riscontro alla sua domanda (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 136, m. 9; CCC 22 dicembre 2004 in re M.) per cui, non avendolo fatto, egli non può lamentarsi in questa sede di non aver potuto presenziare al contraddittorio;

che, pertanto, non essendo ravvisabile nell'operato del primo giudice alcuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, il ricorso deve essere respinto;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:

1.

Il ricorso per cassazione 29 gennaio 2006 di RI 1 è respinto.

2.

Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 136, Art. 148, Art. 327 e Art. 331 — letto nella versione del 1 luglio 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.