Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

16.2006.51

contratto di lavoro - stralcio del ricorso per ritiro

Rubrum

Incarto n.

Lugano

5 luglio 2006/lw

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 maggio 2006 presentato da

RI 1

patr. dall' RA 1

contro

la sentenza 26 aprile 2006 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella procedura in materia di contratto di lavoro (inc. n. DI.2006.73) promossa con istanza 17 marzo 2006 nei confronti di

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'474.85 lordi oltre accessori a titolo

di pretese salariali, domanda sulla quale il giudice non si è espresso, avendo dichiarato

irricevibile l'istanza per carenza di legittimazione del rappresentante,

letti ed esaminati gli atti

Considerandi

in fatto e in diritto:

che con istanza 17 marzo 2006 RI 1, rappresentato del Sindacato UNIA Ticino e Moesa, ha convenuto CO 1 davanti alla Pretura del Distretto di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 3'474.85 lordi rivendicati a saldo delle sue pretese salariali per la durata del rapporto di lavoro;

che con sentenza 26 aprile 2005 il segretario assessore ha dichiarato l'istanza irricevibile per carenza di legittimazione del rappresentante dell'istante, non riconoscendo al Sindacato UNIA la capacità di rappresentare in giudizio siccome non domiciliato nel Cantone Ticino così come richiesto dall'art. 64a cpv. 2 lett. b CPC;

che con il presente tempestivo gravame RI 1è

insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento con conseguente riconoscimento della rappresentanza processuale al Sindacato UNIA e rinvio degli atti al primo giudice affinché si esprima sul merito della lite;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che con scritto 3 luglio 2006 il ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso;

che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale per desistenza del ricorrente (art. 352 cpv. 1 CPC);

che il presente giudizio è esente da tasse e spese mentre alla controparte non vengono assegnate ripetibili, non avendo formulato osservazioni al ricorso.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 cpv. 1 lett. e CPC

pronuncia:

1.

Il ricorso per cassazione 8 maggio 2006 di RI 1 è stralciato dai ruoli.

2.

Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 64a, Art. 327, Art. 352 e Art. 417 — letto nella versione del 1 luglio 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.