Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

16.2007.37

rigetto dell'opposizione - termine per ricorrere - ricorso tardivo

Rubrum

Incarto n.

Lugano

21 maggio 2007/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 2 maggio 2007 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 18 aprile 2007 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2007. 860) promossa con istanza 22 marzo 2007 da

CO 1 ;

esaminati gli atti

Considerandi

in fatto e in diritto: che con istanza 22 marzo 2007 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta RI 1, attiva nel promuovere e coordinare attività legate alle tradizioni etniche e gastronomiche turche, al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 4647.10 oltre accessori;

che la pretesa si riferisce al salario maturato da agosto 2006 a gennaio 2007 sulla base di un contratto di lavoro sottoscritto dalle parti e prodotto a valere quale riconoscimento di debito;

che con sentenza 18 aprile 2007 il Segretario assessore, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante alla quale l'escussa, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

che con scritto 2 maggio 2007, indirizzato alla Pretura e trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, RI 1 è insorta contro il predetto giudizio sostenendo di non aver mai ricevuto la citazione all'udienza;

che giusta l'art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione è di 10 giorni;

che nella fattispecie la sentenza impugnata, intimata per raccomandata mercoledì 18 aprile 2007, è stata ritirata dalla convenuta il giorno dopo (‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito 98.00.69001.__________ – R Svizzera);

che, di conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere venerdì 20 aprile 2007 ed è scaduto domenica 29 aprile 2007, salvo protrarsi fino a lunedì 30 aprile 2007 in ossequio all'art. 31 cpv. 3 LEF;

che nelle circostanze descritte il “ricorso”, consegnato alla posta di Lugano 4 martedì 8 maggio 2007 (data del timbro postale sulla busta d'invio), risulta manifestamente tardivo;

che comunque sia, anche nel merito il ricorso sarebbe stato destinato all'insuccesso, il plico raccomandato contenente la citazione all'udienza di contraddittorio essendo stato distribuito al domicilio della ricorrente il 26 marzo 2007 (‹www.posta.ch/ trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito 98.00.69001.__________ – R Svizzera), ragione per cui essa non può dolersi di nessuna violazione del suo diritto di essere sentita;

che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),

che tuttavia la ricorrente ha agito da sé sola, senza far capo a un legale, sicché appare equo rinunciare – eccezionalmente – al prelievo di tasse o spese, mentre non si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato intimato all'istante;

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia:

1.

Il ricorso per cassazione 2 maggio 2007 dell'RI 1 è irricevibile.

2.

Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione a:

- ;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72, Art. 74, Art. 76, Art. 100, Art. 113, Art. 115 e Art. 116 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 31 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 148, Art. 313bis e Art. 331 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.