Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

16.2009.10

Rigetto definitivo dell'opposizione - sentenza prodotta a valere quale titolo esecutivo - estinzione del debito - pagamenti effettuati prima della decisione irrilevanti

Rubrum

Incarto n.

Lugano

10 aprile 2009/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 11 novembre 2008 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 14 novembre 2008 dal Giudice di pace del circolo di Pregassona nella causa n. 146/2008/0 (rigetto definitivo dell'opposizione) promossa con istanza 6 agosto 2008 nei confronti di

CO 1 ;

esaminati gli atti

Fatti

in fatto: che con sentenza 24 aprile 2008 questa Camera, accogliendo un ricorso per cassazione presentato da RI 1 contro la sentenza emessa il 2 novembre 2007 dal Giudice di pace supplente del circolo di Pregassona ha obbligato CO 1 a versare a RI 1 fr. 1281.65 oltre interessi del 5% dal 12 febbraio 2007, gli oneri processuali di prima sede (fr. 162.–), quelli di seconda sede (fr. 160.–), così come a un'indennità di fr. 50.– (inc. 16.2007.101);

che al precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano fattole notificare il 21 luglio 2008 da RI 1 per l'incasso dei citati importi CO 1 ha interposto opposizione versando comunque a RI 1 fr. 1249.95;

che con istanza del 6 agosto 2008 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Pregassona per ottenere il rigetto in via definitiva dell'opposizione da questa interposta al menzionato PE anche per l'importo residuo di fr. 353.70 oltre agli interessi del 5% su fr. 1281.65 dal 12 febbraio 2007;

che all'udienza del 15 ottobre 2008, indetta per il contraddittorio, la convenuta ha proposto di accogliere limitatamente l'istanza per fr. 77.25, sostenendo per il resto di aver tacitato l'istante poiché aveva già anticipato al notaio divisore fr. 416.65 da lui dovuti;

che statuendo il 4 novembre 2008 il Giudice di pace ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 77.25 avendo la convenuta provato di aver pagato la differenza;

che con ricorso per cassazione dell'11 novembre 2008 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC;

che il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, considerando il pagamento di fr. 416.65 effettuato a terzi e per di più prima dell'emanazione della sentenza prodotta a valere quale titolo esecutivo;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

e considerando

in diritto: che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);

che in concreto non è in discussione la qualifica di titolo esecutivo della sentenza 24 aprile 2008 di questa Camera né l'esigibilità del credito posto in esecuzione riferita al saldo dovuto dalla convenuta per gli oneri processuali riconosciuti da questa Camera all'istante, ma la questione di sapere se la convenuta ha provato di aver estinto il suo debito dopo la sentenza (art. 81 cpv. 1 LEF);

che pagamenti effettuati prima dell'emanazione della decisione prodotta a valere quale titolo esecutivo non possono essere considerati non potendo il giudice del rigetto verificare il contenuto materiale del titolo esecutivo (D. Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 81);

che quindi, il pagamento di fr. 416.65 che la convenuta sostiene aver effettuato al notaio divisore per conto del convenuto e del quale questa Camera si era peraltro già occupata nel suo precedente giudizio, non può essere considerato ai fini della prova dell'estinzione del debito;

che di conseguenza il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, in particolare l'erronea applicazione del diritto da parte del primo giudice (art. 327 lett. g CPC), deve essere accolto;

che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente accoglimento dell'istanza e l'addebito degli oneri processuali alla convenuta;

che in questa sede gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza di Delia Crivelli (art. 148 cpv. 1 CPC);

che tuttavia essa si è astenuta dal formulare osservazioni al ricorso e non può essere considerata sconfitta mentre lo Stato del Cantone Ticino non è parte in causa e non può essere tenuto a rifondere ripetibili (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4; sentenza del Tribu­nale federale 4P.7/1999 del 4 maggio 1999, consid. 5);

che, pertanto, in questa sede si giustifica di soprassedere a ogni prelievo e rinunciare all'attribuzione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è accolto.

Di conseguenza la sentenza 4 novembre 2008 del Giudice di pace del Circolo di Pregassona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1.

L'istanza è accolta.

Di conseguenza l'opposizione interposta al PE n. __________ del l'UE di Lugano è rigettata in via definitiva per fr. 353.70 oltre interessi del 5% dal 12 febbraio 2007 su fr. 1281.65.

2.

La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 23.–, da anticipare dall'istante, sono poste a carico della convenuta.

II. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili per questa sede.

III. Intimazione a:

;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72, Art. 74, Art. 76, Art. 100, Art. 113, Art. 115 e Art. 116 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 80 e Art. 81 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 148, Art. 327 e Art. 332 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.