Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

16.2010.56

Accertamento non ritorno a miglior fortuna transazione giudiziaria - stralcio della lite - decreto - possibilità di impugnare decreto di stralcio

Rubrum

Incarto n.

Lugano

8 luglio 2010/rs

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Pellegrini

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 14 giugno 2010 presentato da

RI 1

contro il decreto di stralcio emesso il 9 giugno 2010 dal Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona nella causa n. 181-2010-s (accertamento non ritorno a miglior fortuna) promossa con istanza 1° giugno 2010 da

CO 1;

(rappresentata dall'amministratore unico)

esaminati gli atti

Fatti

in fatto: che il 27 maggio 2010 CO 1 ha fatto notificare a RI 1 il PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona per l'incasso di fr. 1388.65 oltre accessori, al quale questi ha interposto opposizione motivandola con il mancato ritorno a miglior fortuna;

che chiamato a pronunciarsi su questa opposizione, il giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona ha convocato le parti all'udienza del 9 giugno 2010 per la discussione;

che in tale sede il convenuto ha dichiarato di essere in attesa di una decisione dell'assicurazione invalidità e di non essere in grado di pagare alcunché, soggiungendo però che “appena in possesso della decisione citata mi impegno a pagare la fattura ratealmente con importi mensili di fr. 100.– fino ad estinzione del debito …”;

che l'istante si è dichiarato d'accordo sulla transazione e “al termine del pagamento la parte attrice procede alla cancellazione del PE __________”;

che il giudice di pace supplente ha chiuso il verbale nel seguente modo:

L'istruttoria è dichiarata chiusa. Le parti non possono produrre nuovi documenti o chiedere l'assunzione di altre prove. Le parti rinunciano al dibattimento finale. Letto alla costante presenza delle parti, approvato e firmato all'originale oggi mercoledì 9 giugno 2010 ore 10.45;

che con ricorso del 14 giugno 2010 RI 1 è insorto contro la decisione appena citata ribadendo di non essere in grado di pagare la fattura citata e di avere accettato le condizioni menzionate sul verbale per paura e confusione;

che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che, nella fattispecie, all'udienza del 9 giugno 2010 le parti hanno indubbiamente raggiunto una transazione giudiziaria;

che in casi del genere il giudice ne da atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo (art. 352 cpv. 2 CPC);

che quindi l'atto impugnato, pur difettando di qualsiasi dispositivo, deve essere considerato un decreto di stralcio;

che nel Cantone Ticino un decreto di stralcio ha portata meramente dichiarativa e può quindi essere impugnato solo ove sia litigiosa l'esistenza stessa del motivo che ha posto ter­mine alla lite (RtiD I-2004 pag. 486 consid. 1 con rinvio), ma non il merito di una transazione (che può essere rimesso in discussione solo con azione ordinaria: Rep. 1982 pag. 203 consid. 2);

che nella misura in cui il ricorrente afferma di non essere in grado di pagare la fattura citata e di avere accettato le condizioni menzionate sul verbale per paura e confusione, il ricorrente tenta di rimettere in discussione il merito della transazione;

che in tali circostanze il ricorso sfugge ad ogni esame e si rivela dunque irricevibile;

che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo;

che non si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato oggetto di intimazione;

Dispositivo

per questi motivi

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano tasse di giustizia né spese e non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione a:

;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72, Art. 74, Art. 76, Art. 100, Art. 113, Art. 115 e Art. 116 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 148 e Art. 352 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.