Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

16.2011.12

Contratto d'appalto - tempestività del ricorso

Rubrum

Incarto n.

Lugano

10 marzo 2011

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Fiscalini

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 27 gennaio 2011 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 5 novembre 2010 dal Giudice di pace del circolo di Capriasca nella causa n. 10/08/0 (contratto d'appalto) promossa con istanza 12 luglio 2010 da

CO 1;

esaminati gli atti

Fatti

in fatto: che il 16 gennaio 2009 RI 1 si è rivolto al CO 1 per degli interventi di riparazione sul suo veicolo Fiat Panda, fatturati il 10 febbraio 2009 per complessivi fr. 725.15;

che con istanza 12 luglio 2010 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo della Capriasca per ottenere il pagamento di fr. 725.15 oltre accessori così come il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di__________;

che all'udienza del 10 settembre 2010, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza;

che statuendo il 5 novembre 2010 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e obbligato RI 1 a versare al CO 1 fr. 725.15 oltre interessi del 5% dal 6 maggio 2010, rigettando per tale importo l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;

che con ricorso per cassazione 27 gennaio 2011 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio;

che il memoriale non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che la decisione impugnata è stata notificata anteriormente al 1° gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15);

che secondo l'art. 328 cpv. 1 CPC ticinese il ricorso si propone entro il termine di 20 giorni dalla notificazione della sentenza;

che questo termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della sentenza al destinatario (art. 131 cpv. 1 CPC ticinese);

che nella fattispecie la sentenza, per stessa ammissione del ricorrente, gli è stata notificata il 5 novembre 2011;

che quindi il memoriale, introdotto il 28 gennaio 2011 come si evince dal timbro postale, si rivela manifestamente tardivo e sfugge a qualsiasi esame;

che gli oneri del giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), ma si può eccezionalmente prescindere da ogni prelievo, mentre non si pone problema di ripetibili alla controparte, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è irricevibile.

2.

Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione a:

;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72, Art. 74, Art. 76, Art. 100, Art. 113, Art. 115 e Art. 116 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 131, Art. 148, Art. 327, Art. 328 e Art. 405 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale che promuove un’offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati, Art. 48 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013.