Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

16.2011.15

Risarcimento danni - contenuto del reclamo

Rubrum

Incarto n.

Lugano

21 aprile 2011/lw/rs

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera:

Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo dell'11 febbraio 2011 presentato da

RE 1

contro la sentenza emessa il 17 gennaio 2011 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa IU.2007.32 (risarcimento danni) promossa con istanza 18 ottobre 2007 da

CO 1 (D)

PA 1

esaminati gli atti

Fatti

in fatto: che il 22 agosto 2006 sulla corsia di sorpasso dell'autostrada A2 in vicinanza dello svincolo di Lugano Nord RE 1 e CO 1 hanno avuto un diverbio in relazione a una manovra da loro posta in atto con i rispettivi veicoli;

che con istanza 18 ottobre 2007 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere il pagamento di fr. 2041.50 oltre interessi del 5% dal 18 ottobre 2007 corrispondenti al risarcimento del danno alla carrozzeria del proprio veicolo causato da un calcio sferrato dall'altro conducente;

che all'udienza del 12 dicembre 2007, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza contestando di aver colpito il veicolo dell'istante;

che statuendo il 17 gennaio 2011 il Pretore ha accolto l'istanza e ha condannato il convenuto a versare all'istante fr. 2041.50 oltre interessi del 5% dal 18 ottobre 2007;

che con lettera dell'11 febbraio 2011 RE 1 si è rivolto al Ministero pubblico indicando di non ritenersi “responsabile del danno alla vettura… poiché ritengo e confermo che non ho colpito alcuna vettura… per questo motivo non intendo risarcire alcun danno”;

che l'atto è stato trasmesso a questa Camera per competenza;

che il memoriale non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che la decisione impugnata è stata emessa il 17 gennaio 2011 sicché al procedimento di impugnazione si applica la legge nuova e non più la procedura civile cantonale (art. 405 CPC);

che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve confrontarsi in maniera precisa e dettagliata con la motivazione della sentenza e far emergere chiaramente le ragioni per le quali la stessa dev'essere considerata manifestamente insostenibile (DTF 130 I 258 consid. 1.3; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411);

che, in concreto, il reclamante si limita a contestare la sua responsabilità in merito al danneggiamento del veicolo dell'istante, senza pretendere che l'accertamento dei fatti operato dal primo giudice sia arbitrario, ovvero manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità;

che in tali circostanze il reclamo si rivela manifestamente improponibile;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato oggetto di intimazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 322 CPC

decide: 1. Trattato come reclamo, lo scritto 11 febbraio 2011 è irricevibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 150.– sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione a:

;

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72, Art. 74, Art. 76, Art. 100, Art. 113, Art. 115 e Art. 116 — letto nella versione del 1 aprile 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 106, Art. 320, Art. 321, Art. 322 e Art. 405 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.