Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

16.2011.16

Contratto d'appalto - contenuto del reclamo - ricevibilità

Rubrum

Incarto n.

Lugano

10 marzo 2011

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera:

Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 17 febbraio 2011 presentato da

RE 1

contro la sentenza emessa l'11 febbraio 2011 dal Giudice di pace del circolo di Lugano, nella causa n. 74B/10/O (contratto d'appalto) promossa con istanza 9 novembre 2010 nei confronti di

CO 1;

esaminati gli atti

Fatti

in fatto: che il 10 febbraio 2010 RE 1 si è rivolta a CO 1, per la quale aveva svolto lavori di stiratura, di pulizie dell’ abitazione e del suo salone di parrucchiera, chiedendo il pagamento di fr. 1200.–;

che non avendo CO 1 provveduto al pagamento di quanto richiesto, RE 1 le ha fatto intimare il precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano al quale l'escussa ha interposto opposizione;

che con istanza 9 novembre 2010 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Lugano per ottenere il pagamento di fr. 1200.– oltre accessori così come il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al citato PE;

che all'udienza del 26 gennaio 2011, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza sostenendo di non aver “richiesto nulla” all'istante;

che statuendo l'11 febbraio 2011 il Giudice di pace, accertato che “tra le parti era nata una simpatica amicizia a seguito della quale sovente si scambiavano favori”, non avendo l'istante provato di aver concordato con la convenuta il carattere oneroso della sue prestazioni, ha respinto l'istanza;

che il 16 febbraio 2011 RE 1 si è rivolta al Giudice di pace lamentandosi della sua decisione;

che inviata dal Giudice di pace a precisare se lo scritto dovesse essere interpretato alla stregua di un reclamo, RE 1 ha sollecitato la trasmissione del memoriale a questa Camera;

che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che la decisione impugnata è stata emessa l'11 febbraio 2011 sicché al procedimento di impugnazione si applica la legge nuova e non più la procedura civile cantonale;

che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve confrontarsi in maniera precisa e dettagliata con la motivazione della sentenza e far emergere chiaramente le ragioni per le quali la stessa dev'essere considerata manifestamente insostenibile (DTF 130 I 258 consid. 1.3; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411);

che in concreto dal contenuto dello scritto 16 febbraio 2011 della reclamante nulla emerge in tal senso, la reclamante limitandosi a “chiarire dei punti”, senza formulare nei confronti della decisione del Giudice di pace nessuna critica circa l'accertamento dei fatti o l'applicazione del diritto.

che in considerazione del contenuto manifestamente improponibile del reclamo, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni (art. 322 CPC);

che nelle circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che non si pone problema di ripetibili alla controparte, l'atto non essendo stato intimato per osservazioni;

Dispositivo

per questi motivi,

in applicazione dell'art. 322 CPC

pronuncia: 1. Trattato come reclamo, lo scritto 16 febbraio 2011 è irricevibile.

2.

Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione a:

;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72, Art. 74, Art. 76, Art. 100, Art. 113, Art. 115 e Art. 116 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 106, Art. 320, Art. 321 e Art. 322 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.