Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

16.2011.24

Sfratto/espulsione - reclamo - ritiro - stralcio per desistenza - soccombenza del desistente

Rubrum

Incarto n.

Lugano

18 aprile 2011/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera:

Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 29 marzo 2011 presentato da

RE 1

contro la sentenza emessa il 17 marzo 2011 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa SO.2011.783 (sfratto) promossa con istanza 1° marzo 2011 da

CO 1

(rappresentata dalla);

esaminati gli atti

Fatti

in fatto: che il 6 giugno 2006 RE 1 ha sottoscritto con la società in nome collettivo CO 1 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento in uno stabile di proprietà di quest'ultima a __________, per una pigione mensile di fr. 650.– “tutto compreso”;

che per accordo delle parti la locazione si è conclusa il 28 febbraio 2011;

che non avendo il conduttore provveduto alla restituzione dell'ente locato, con istanza 1° marzo 2011 la CO 1 ne ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, lo sfratto;

che con sentenza 17 marzo 2011 il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato al convenuto di liberare l'ente locato entro 10 giorni dalla notifica della decisione;

che con scritto 29 marzo 2011 RE 1 ha scusato la propria assenza all'udienza di discussione manifestando il proprio impegno al pagamento delle pigioni arretrate;

che invitata a presentare osservazioni, CO 1 è rimasta silente;

che l'11 aprile 2011 RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo chiedendo lo stralcio della procedura;

e considerando

in diritto: che la decisione impugnataè stata emessa il 17 marzo 2011 sicché alla stessa si applica il nuovo Codice di procedura civile svizzero entrato in vigore il 1° gennaio 2011;

che così come è ammessa la possibilità per le parti di rinunciare a impugnare la decisione (art. 239 cpv. 2 CPC), nulla vieta alle stesse di ritirare il loro reclamo (cfr. Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale svizzero, n. 5B ad oss. art. 308–334);

che la desistenza del reclamante comporta lo stralcio della procedura (cfr. art. 241 cpv. 3 CPC);

che di regola la desistenza equivale a soccombenza, con obbligo per chi recede di assumere le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

che tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che non si pone problema di ripetibili, l'istante non avendo formulato osservazioni al reclamo;

Dispositivo

per questi motivi

decide: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La procedura è stralciata dai ruoli per desistenza.

2.

Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione a:

;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72, Art. 74, Art. 76, Art. 100, Art. 113, Art. 115 e Art. 116 — letto nella versione del 1 aprile 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 106, Art. 239 e Art. 241 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.