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16.2016.74

Irricevibilità di un reclamo per mancato pagamento dell'anticipo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2016.74

Data decisione, Autorità: 17.02.2017, CCR

Titolo:

Irricevibilità di un reclamo per mancato pagamento dell'anticipo

ANTICIPO RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

art. 101 cpv. 3 CPC

Incarto n.

16.2016.74

Lugano

17 febbraio 2017/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 23 novembre 2016 presentato da

RE contro la decisione emessa il 9 novembre 2016 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa 47/A/16/Co (appalto) pro­mossa nei suoi confronti con istanza del 19 settembre 2016 da

CO 1 ;

premesso che con decisione del 9 novembre 2016 il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest ha obbligato RE 1 a versare alla CO 1 fr. 697.– oltre inte­ressi al 5% dal 9 febbraio 2016, ha rigettato in via definitiva l'opposi­zione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano e ha posto le spese processuali di fr. 105.– a carico di RE 1, tenuto a rifondere alla controparte un'in­den­nità di fr. 100.–;

preso atto che contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 novembre 2016, in cui postula l'annullamento della decisione impu­gnata e la reiezione dell'istanza;

ricordato che con ordinanza del 4 gennaio 2017 il reclamante è stato invitato a deposi­tare entro il 20 gennaio 2017, a titolo di anticipo per le spese processuali presunte, la somma di fr. 150.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale d'appello, introiti AGITI;

costatato che il reclamante non ha ritirato il plico raccomandato contenente la menzio­nata ordinanza (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio __________) e di conseguenza non ha effettuato entro la scadenza fissata alcun versamento, con ordinanza del 24 gennaio 2017 gli è stato impartito un ultimo termine fino al 6 febbraio 2017 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);

considerato che il 25 gennaio 2017 il plico raccomandato contenente quest'ultima ordinanza è stato recapitato al reclamante (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'in­vio __________) e che entro la scadenza fissata non è stato effettuato ver­samento alcuno;

accertato che, non essendo stato prestato l'anticipo per le spese processuali presunte nemmeno entro il termine suppletorio, il reclamo sfugge a qualsiasi esame (art. 101 cpv. 3 CPC);

posto che l'irricevibilità del reclamo comporterebbe l'addebito delle spese processuali al reclamante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo;

stabilito inoltre che non si giustifica di attribuire indennità alla controparte, il reclamo non essendole stato notificato per osservazioni;

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notifi­cazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 06.05.2026

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  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 101 e Art. 106 — letto nella versione del 1 gennaio 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.