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17.2008.63

Inammissibilità della domanda di revisione presentata in lingua tedesca. Intimazione, notifica fittizia

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 17.2008.63

Data decisione, Autorità: 26.05.2010, CCRP

Titolo:

Inammissibilità della domanda di revisione presentata in lingua tedesca. Intimazione, notifica fittizia

INTIMAZIONE IRREGOLARITÀ DELL'ALLEGATO REVISIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA

art. 299 CPP-TI art. 300 cpv. 1 CPP-TI

Incarto n.

17.2008.63

Lugano

26 maggio 2010

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente,

Lardelli e Pellegrini

segretaria:

Dell'Oro, vicecancelliera

sedente per statuire sulla domanda di revisione presentata il 10 ottobre 2008 da

RI 1

e

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 24 febbraio 2005 dal giudice della Pretura penale

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto che - con istanza 10 ottobre 2008, scritta in tedesco, RI 1 ha domandato la revisione della sentenza emanata il 24 febbraio 2005 dalla Pretura penale;

- con decreto 15 ottobre 2008, la presidente della Corte di cassazione e di revisione penale ha assegnato all'interessato un termine di 30 giorni per tradurre l'istanza, ricordando l'irricevibilità degli atti non redatti in italiano visto il principio della territorialità della lingua (sentenza CCRP del 19 settembre 1999 in e J. e DTF inedita del 16 gennaio 2002 in re J.);

- tale decreto è stato intimato il giorno successivo con invio raccomandato all’indirizzo indicato dall’istante;

- il destinatario della raccomandata è risultato irreperibile all’indirizzo indicato, ragion per cui il 17 ottobre 2008 i servizi postali di __________ hanno ritornato la missiva alla Corte di cassazione e di revisione penale;

- nemmeno un secondo tentativo di invio per posta semplice è andato a buon fine, lo scritto in questione essendo ritornato alla Corte di cassazione e di revisione penale con l’indicazione “il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”;

- per costante giurisprudenza federale, una decisione spedita per raccomandata si reputa notificata al momento in cui è consegnata al destinatario, oppure – se non è stato possibile recapitare l'atto – alla scadenza dei sette giorni durante i quali il plico rimane depositato all'ufficio postale, sempre che il destinatario potesse aspettarsi la notifica (cfr. DTF 130 III 396 consid. 1.2.3; 127 I 31 consid. 2a/aa; 123 II 492 consid. 1);

- tale notifica fittizia vale, secondo l’alta Corte, anche nel caso in cui la posta venga recapitata in una casella postale (DTF 123 III 492 consid. 1; STF del 2 dicembre 2009, inc.2D_75/2009; STD del 24 marzo 2010, inc.2C_817/2009, consid. 2.2) e nel caso in cui la raccomandata non abbia potuto essere notificata per l’irreperibilità dell’istante all’indirizzo indicato nel suo memoriale (STF del 6 marzo 2007, inc.2A.117/2007);

- pertanto, l’intimazione del decreto deve essere considerata avvenuta;

- il termine impartito è, nel frattempo, ampiamente trascorso senza che Amsler abbia ossequiato alla richiesta di traduzione;

- la mancata traduzione della domanda di revisione in italiano entro il termine impartito comporta l'inammissibilità della stessa per i motivi addotti nel decreto presidenziale del 15 ottobre 2008 (e peraltro già noti all’istante, che in passato aveva presentato a questa Corte delle istanze di revisione in lingua tedesca);

- all'istante rimane, comunque, aperta la facoltà di ripresentare la domanda di revisione in italiano (art. 300 cpv. 1 CPP);

- ritenuto come questa sia la terza volta che RI 1 presenta una domanda di revisione in tedesco e come sia la terza volta che questa Corte deve ricordargli l’esigenza di lingua, le tasse e le spese di giustizia gli vengono addebitate;

pronuncia: 1. L'istanza di revisione è irricevibile.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.-

b) spese complessive fr. 50.-

fr. 250.-

sono posti a carico dell’istante.

3. Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 300 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 81, Art. 100, Art. 113, Art. 115 e Art. 116 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.