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20.2009.12-3

Indennità per svalutazione - pretesa tardiva - perdita posteggi

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 20.2009.12-3

Data decisione, Autorità: 25.05.2010, TE

Titolo:

Indennità per svalutazione - pretesa tardiva - perdita posteggi

INDENNITÀ ESPROPRIATIVA

art. 11 let. b LESPR art. 24 cpv. 2 let. d LESPR art. 32 LESPR

Incarto n.

20.2009.12-3

Lugano

25 maggio 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Gianfranco Sciarini

arch. Alberto Canepa

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo nella procedura di espropriazione formale successiva a procedura di approvazione dei progetti definitivi promossa da

ISEP rappr. dal RA 1

contro

COES concernente la formazione del marciapiede e la messa in sicurezza dei passaggi pedonali sulla strada cantonale __________ - __________, nel Comune di __________ (ora Comune __________) su Via __________ in zona abitato,

relativamente al mapp. no. 1184 RFD di __________),

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato, in fatto ed in diritto

- che lo ISEP 1 ha risolto di procedere ad una serie di interventi lungo la strada cantonale che attraversa l’abitato di __________ allo scopo di migliorare la sicurezza dell’utenza pedonale nell’attraversamento della carreggiata e di garantire nel contempo la continuità dei camminamenti pedonali anche a valle della strada dove sono ubicate alcune importanti strutture d’interesse pubblico;

- che, in applicazione degli art. 16 ss della Legge sulle strade (Lstr) e degli art. 20 ss della Legge di espropriazione (Lespr), il progetto e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 30.3 al 28.4.2009;

- che entro i termini di legge sono pervenute due opposizioni, una delle quali interposta il 21.4.2009 da COES 2 proprietario del mapp. no. 1184. All’altezza di questo fondo il progetto prevede la formazione di un marciapiede la cui esecuzione implica l’espropriazione di 4 mq e l’occupazione temporanea di 8 mq della particella per le quali è offerta, rispettivamente, un’indennità di fr. 50.- il mq e di fr. 10.- a corpo. Il proprietario si è limitato a contestare l’intervento espropriativo argomentando che il sedime interessato è utilizzato come posteggio esterno e ne ha chiesto la sostituzione con un posto auto sulla part. no. 1182 anch’essa di sua proprietà;

- che il Consiglio di Stato ha approvato il progetto e respinto nel contempo le suddette opposizioni con risoluzione del 16.9.2009 cresciuta incontestata in giudicato;

- che l’incarto è quindi stato trasmesso a questo tribunale per i suoi incombenti (art. 26 cpv. 2 Lstr);

- che con istanza 19.11.2009 l’ente espropriante ha chiesto l’anticipata immissione in possesso dal 1°.3.2010, provvedimento che l’espropriato ha autorizzato con scritto del 3.2.2010;

- che all’udienza di conciliazione del 21.4.2010 l’espropriato ha dichiarato di accettare le indennità offerte nella tabella pubblicata, ma ha rivendicato in aggiunta un risarcimento di fr. 60/80'000.- a titolo di svalutazione della proprietà per la perdita di un posteggio;

- che l’adesione alle offerte di indennità per l’espropriazione parziale e l’occupazione temporanea di cui alla tabella di espropriazione, risultante dal verbale di udienza del 21.4.2010, costituisce accordo ai sensi degli art. 43 e 44 Lespr. Da decidere resta quindi unicamente la domanda di indennizzo per titolo di svalutazione;

- che le pretese d’indennità devono essere inoltrate entro il termine di pubblicazione degli atti (art. 24 cpv. 2 let. d Lespr);

- che in concreto la domanda è stata presentata solo all’udienza di conciliazione del 21.4.2010 ed è quindi manifestamente tardiva;

- che una pretesa tardiva è ricevibile a condizione che siano adempiuti i requisiti posti dall’art. 32 Lespr, ciò che non è il caso nella fattispecie in esame. Infatti, l’opposizione interposta dall’espropriato dimostra come egli fosse perfettamente in grado di valutare l’incidenza dell’intervento sul mapp. no. 1184; perciò egli avrebbe potuto (e dovuto) manifestare nel contempo, almeno in via cautelativa o subordinata, anche la volontà di ottenere un risarcimento per la perdita del posteggio qualora la sua opposizione non fosse stata accolta;

- che tanto meno la domanda può essere valutata d’ufficio non essendo riconducibile ad un diritto accertato nella tabella o altrimenti notorio (art. 30 Lespr);

- che pertanto la pretesa d’indennità per titolo di svalutazione è irricevibile;

- che a prescindere dalle considerazioni che precedono essa è comunque anche infondata nel merito;

- che il sacrificio di posteggi o di aree destinate a posteggio è indennizzabile sulla base dell’art. 11 let b Lespr solo a condizione che i posti auto soppressi in seguito all’espropriazione non fossero abusivi od oggetto di una concessione precaria (TRAM 50.2005.11-12 del 19.2.2007, 50.2005.25 del 1°.12.2006) e purché presentassero almeno le dimensioni minime prescritte;

- che in concreto l’area utilizzata come posteggio è costituita da una striscia irregolare posta a margine della strada cantonale lungo il muro dell’abitazione al mapp. no. 1184; essa ha una larghezza variabile da un massimo di ca. m 2.40 ad un minimo di ca. cm 60 ed una lunghezza di ca. m 5.80 (cfr. documentazione fotografica; piani);

- che il posteggio non vi è mai stato formalmente autorizzato. Inoltre, palesemente, il sedime non ha le misure minime per poter essere destinato a parcheggio e neppure offre lo spazio minimo affinché le manovre non siano d’intralcio alla circolazione sulla strada cantonale (cfr. Norma VSS 640 291a, tav. 2 p. 11 ). Il posto auto litigioso è dunque ben lungi dall’essere conforme

- che di conseguenza la situazione non è tutelabile dal profilo espropriativo;

- che la tassa di giustizia e le spese del presente giudizio sono a carico dell’ente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr). L’espropriato non si è avvalso della consulenza di un legale e pertanto non si assegnano ripetibili.

Per i quali motivi

richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia 1. La richiesta di indennità per titolo di svalutazione è respinta.

2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono a carico dell’ente espropriante. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

4. Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sull’espropriazione, Art. 11, Art. 24, Art. 30, Art. 32, Art. 43, Art. 44 e Art. 73 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012 e 1 gennaio 2021.