Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

30.2002.20

30.2002.20

Rubrum

Incarto n.
30.2002.20/AMM

19426/906

Bellinzona

21 aprile 2003

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 9 settembre 2002 presentato da

__________ __________, __________

contro

la decisione n. __________ /__________ del __________ 2002 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

viste le osservazioni del 23 settembre 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

Fatti

che la Sezione della circolazione, con decisione del 23 agosto 2002, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 250.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 30 aprile 2002 in territorio di __________: "Alla guida del veicolo __________ non osservava un segnale luminoso";

che la risoluzione è stata emanata in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 68 cpv. 1 OSS;

che __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 9 settembre 2002 nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle sue osservazioni del 23 settembre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

Considerandi

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è sotto questo profilo ricevibile e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che ci si potrebbe invero chiedere se l'allegato ricorsuale – il quale si limita a far riferimento a una lettera di osservazioni del 27 maggio 2002 alla polizia comunale – adempia i requisiti di motivazione posti dall'art. 4 cpv. 3 lett. b e c LPContr;

che il quesito può nondimeno rimanere indeciso, il gravame dovendo essere respinto – comunque sia – per le ragioni esposte in appresso;

che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; per quanto concerne i segnali luminosi l'art. 68 cpv. 1 prima frase OSS prescrive che la luce rossa significa "Fermata";

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'inosservanza di segnali luminosi, l'elenco delle multe allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741. 031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 250.–;

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato per non avere osservato – il 30 aprile 2002, alle ore 7.21 – un segnale luminoso situato in via __________ a __________ (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione emanato il 30 luglio 2002 dalla polizia comunale);

che il ricorrente adduce per converso di essere "passato durante la commutazione del segnale luminoso da verde a arancio" e di non avere potuto arrestarsi "visto che lo spazio di frenatura non era sufficiente" (lettera del 27 maggio 2002 alla polizia comunale, cui il ricorso fa riferimento);

che le constatazioni di polizia non fruiscono invero, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza;

che, tuttavia, dal fascicolo processuale non emergono – né l'insorgente evoca – indizi suscettibili di inficiare gli accertamenti esperiti dalla polizia comunale o, se non altro, atti a sostanziare o a rendere quanto meno verosimile la versione fornita dall'interessato;

che ciò vale a maggior ragione se si considera come, se l'insorgente fosse effettivamente transitato "durante la commutazione del segnale luminoso da verde a arancio" (osservazioni del 27 maggio 2002, prima frase), egli non avrebbe poi potuto ragionevolmente prevalersi di uno "spazio di frenatura non […] sufficiente per fermarsi entro i limiti" (osservazioni citate, seconda frase), dato che un siffatto spazio di arresto non sarebbe in tal caso neppure esistito;

che in simili circostanze nulla induce a discostarsi dalle constatazioni della polizia comunale, di modo che questo giudice perviene al convincimento che il ricorrente abbia violato le predette disposizioni legali;

che a ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto all'insorgente una multa di fr. 250.–, conformemente a quanto previsto nel predetto allegato all'ordinanza sulle multe disciplinari, per non avere osservato un segnale luminoso;

che il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 68 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.

La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

3.

Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di __________. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).

4.

Intimazione a:

– __________ __________, __________,

– Sezione della circolazione, __________.

Il giudice: La segretaria:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo, Art. 68 — letto nella versione del 20 gennaio 2003; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 maggio 2005, 1 aprile 2014, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2022 e 1 novembre 2023.